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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10452/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatrice)

La controversia

La subappaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo relativo a un subappalto per la realizzazione di una pavimentazione industriale presso un cantiere. In ragione dei difetti dell’opera, le parti avevano concordato interventi di sistemazione, ripartendone in parti uguali i costi. La società opponente sosteneva di aver sostenuto spese superiori a quelle della controparte e aveva chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento della differenza, trattenendo inoltre somme a garanzia. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 3 giugno 2013, respinse l’opposizione, rilevando l’insufficienza della prova sui lavori eseguiti e l’indebito trattenimento della garanzia dopo che la committente aveva svincolato le somme. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 170/2015 depositata il 12 marzo 2015, rigettò il gravame. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1665 e 2697 c.c., contestando che la consegna e il pagamento da parte della committente dimostrassero l’accettazione dell’opera e che lo svincolo della garanzia nel rapporto di appalto producesse effetti anche nel subappalto; 2) omesso esame dell’accordo di ripartizione paritaria dei costi di riparazione, che, secondo la ricorrente, implicava riconoscimento dei difetti e assunzione di un autonomo obbligo di eliminarli; 3) nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame e mancata ammissione delle prove, deducendo che erano stati prodotti con la memoria istruttoria i documenti nn. 12 e 13, contenenti brogliacci riepilogativi delle lavorazioni e dei materiali impiegati nel 2007 e nel 2008, ma che la Corte d’appello aveva ritenuto inesistente il documento n. 12 e, per tale ragione, aveva escluso la prova testimoniale; 4) violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. per l’esclusione della consulenza tecnica d’ufficio; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in relazione alle spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo: la Corte d’appello aveva escluso la prova testimoniale perché riteneva inesistente il documento n. 12 cui essa si riferiva, senza esaminare i documenti nn. 12 e 13 prodotti con la memoria istruttoria, riguardanti le lavorazioni del 2007 e del 2008. L’omissione era rilevante, poiché l’esame del documento poteva consentire una diversa valutazione della prova sull’esecuzione degli interventi riparatori. Sono stati rigettati il primo motivo, perché l’accertamento dell’accettazione tacita dell’opera, fondato sulla consegna congiunta al pagamento e allo svincolo delle ritenute, costituiva apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, e il secondo, poiché l’accordo sulla ripartizione dei costi era stato esaminato e la statuizione sull’illegittimità della ritenuta era stata collegata allo svincolo delle garanzie da parte della committente. Il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1665 c.c.

    In tema di appalto, ai sensi dell’art. 1665 c.c., comma 4, occorre distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.

    La consegna, anche mediante immissione nel possesso, è distinta dall’accettazione. Quest’ultima richiede una manifestazione di gradimento, anche per facta concludentia; ricorrendone i presupposti previsti dal comma 4, la ricezione senza riserve può integrare accettazione tacita anche senza verifica.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che il giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, con il ricorso per cassazione non può farsi valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, nè può invocarsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti: tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice.

    La censura di violazione dell’onere della prova non consente di sostituire in cassazione la valutazione del giudice di merito sulle risultanze istruttorie con una diversa ricostruzione soggettiva della parte; resta però sindacabile l’errore processuale che deriva dall’omesso esame di un documento decisivo, quando proprio la sua pretesa inesistenza è stata posta a fondamento dell’esclusione della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Appare allora con evidenza l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nel non ammettere la prova testimoniale proprio a causa della pretermissione dell’esame di un documento dallo stesso giudice ritenuto cruciale, siccome afferente agli interventi riparatori del 2007 e del 2008, esame che avrebbe potuto condurre ad una diversa pronuncia sulla base di una corretta e compiuta valutazione del complesso degli interventi eseguiti per porre rimedio alla non corretta esecuzione dei lavori appaltati.

    La decisione sulle prove non può fondarsi sull’asserita inesistenza del documento cui la prova si riferisce senza esaminare il documento ritualmente prodotto, quando esso è rilevante per valutare i fatti da dimostrare.

  • art. 116 c.p.c.

    Appare allora con evidenza l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nel non ammettere la prova testimoniale proprio a causa della pretermissione dell’esame di un documento dallo stesso giudice ritenuto cruciale, siccome afferente agli interventi riparatori del 2007 e del 2008, esame che avrebbe potuto condurre ad una diversa pronuncia sulla base di una corretta e compiuta valutazione del complesso degli interventi eseguiti per porre rimedio alla non corretta esecuzione dei lavori appaltati.

    La valutazione delle prove deve considerare i documenti ritualmente acquisiti e potenzialmente decisivi; l’omissione del loro esame può invalidare la decisione sulla rilevanza e sull’ammissione degli ulteriori mezzi istruttori.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    La Corte territoriale ha motivato la propria decisione relativa alla mancata ammissione della prova volta alla dimostrazione degli interventi di eliminazione dei vizi dell’opera in oggetto alla stregua della considerazione che la prova richiesta riguardava la deposizione testimoniale in ordine al riconoscimento dell’avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla cartina allegata “sub 12”, mentre i documenti prodotti dall’opponente erano solo 10, e nessuno di essi era contrassegnato dal n. 12, terminando la numerazione con il n. 10.

    Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che i documenti nn. 12 e 13 erano stati indicati e prodotti con la memoria istruttoria prevista dall’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; il loro omesso esame ha determinato l’errore nella valutazione della prova testimoniale.

Massime di principio

  • Nell’appalto, la consegna dell’opera e la sua accettazione sono atti distinti: la prima consiste nella messa a disposizione del bene, mentre la seconda richiede che il committente manifesti il gradimento, anche per facta concludentia. La ricezione senza riserve, dopo la consegna o l’immissione nel possesso e anche in assenza di verifica, può integrare accettazione tacita; l’accertamento concreto dei relativi presupposti spetta al giudice di merito.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta dei mezzi di prova ritenuti più attendibili spettano al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura soggettiva dei fatti o chiedere un migliore coordinamento delle prove.
  • Il giudice non può escludere una prova testimoniale perché reputa inesistente il documento cui essa si riferisce senza prima esaminare il documento ritualmente prodotto, se questo è rilevante e il suo esame può incidere sulla valutazione degli interventi che si intendono provare.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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