Cassazione Penale, Sentenza n. 29375/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per simulazione di reato e truffa assicurativa sostenendo che, dopo la scelta del rito abbreviato, il capo di imputazione n.2 era stato modificato inserendo un ulteriore segmento di condotta relativo a una seconda polizza (furto di una motocicletta) non previsto nell'originaria rubrica e che tale modifica non gli era stata comunicata nelle forme di legge, violando le prerogative difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la modifica dell'imputazione era intervenuta in un momento in cui il rito abbreviato non era ancora stato ammesso; successivamente, con l'ammissione del rito abbreviato, la scelta della difesa ha sanato le viziature relative alla mancata correlazione imputazione-sentenza (nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. richiamati), inoltre la modifica è stata considerata mera precisazione e non trasformazione radicale dell'accusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile (euro 2.500 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al reato di simulazione di reato contestato; applicata per qualificare l'imputazione relativa alla simulazione del furto
art. 522 cod. proc. pen.
Richiamata per inquadrare la natura delle nullità processuali connesse a difformità tra imputazione e sentenza; la Corte ricorda che tali nullità non sono assolute ma di "regime intermedio"
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la scelta del rito abbreviato sanifica le nullità di regime intermedio relative alla mancata correlazione tra imputazione e sentenza, ove sussistano i presupposti
Massime di principio
- Una modifica dell'imputazione può essere considerata "sanata" se l'imputato, dopo la modifica, procede con l'ammissione del rito abbreviato: molte nullità di regime intermedio non sopravvivono alla scelta del rito abbreviato (art. 438 co. 6-bis).
- Se la modifica dell'accusa è una mera precisazione o dettaglio collegato logicamente e cronologicamente alle condotte già contestate, difficilmente integrerà una nullità insanabile; solo le modifiche che trasformano radicalmente la natura dell'accusa possono giustificare l'annullamento.
- Per preservare le prerogative difensive conviene eccepire tempestivamente la mancata comunicazione o la novità dell'imputazione prima dell'ammissione del rito che si intende poi utilizzare: una tardiva eccezione, dopo l'ammissione del rito, rischia di essere inefficace.
- In fase difensiva è utile chiedere la formalizzazione per iscritto delle modifiche all'imputazione, chiedere termini per preparare la difesa o rifiutare il rito abbreviato se la modifica incide sostanzialmente sulle modalità o sull'oggetto dell'accusa.
- Valutare sempre la natura della nullità (assoluta vs. relativa/intermedia): le nullità assolute restano rilevabili e non sanabili dalla scelta del rito, mentre quelle di regime intermedio possono essere estinte dall'atteggiamento processuale dell'imputato.
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