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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10381/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato misure cautelari (custodia in carcere per Mustafaj, Samia e Karmi; arresti domiciliari per Rinaldi e Arena) per il reato di associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati fine ex art. 73 comma 5. Primo motivo (solo Mustafaj): censura della valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che le captazioni e i colloqui erano generici e insufficienti a provare un ruolo di promotore/organizzatore. Secondo motivo (tutti): vizio di motivazione e violazione di norme procedurali (art. 274, 275, 275-bis c.p.p.), contestazione delle esigenze cautelari e della scelta della misura, con rilievo della mancata considerazione dell'attività lavorativa di alcuni indagati e della proposta difensiva di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, confermando la valutazione del GIP e del Tribunale del Riesame. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione dei gravi indizi, richiamando l'orientamento sul diverso grado di valutazione richiesto in sede cautelare e affermando che le intercettazioni e i colloqui (consigli operativi, indicazioni per recupero crediti collegabili agli affari illeciti, suggerimenti per evitare microspie, contatti con acquirenti) dimostravano l'attiva partecipazione e ruolo direttivo di Mustafaj anche durante la detenzione. Sul secondo motivo ha condiviso la ricostruzione del tribunale secondo cui permangono esigenze cautelari: la natura familiare e stabile del sodalizio, i vincoli con fornitori e acquirenti, l'assenza di manifestazioni di dissociazione e l'uso di spazi pertinenziali per le attività illecite giustificano la misura detentiva. Le richieste difensive (inclusa la proposta del braccialetto elettronico) sono state ritenute valutazioni di merito non superabili in Cassazione. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74 d.P.R. 309 del 1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi siano idonei, in sede cautelare, a configurare gravi indizi rispetto a tale fattispecie.

  • art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990

    Prevede i "reati fine" connessi al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che specifici capi sono stati contestati ad alcuni indagati come reati fine dell'associazione.

  • art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare il regime probatorio nella fase cautelare e per distinguere il giudizio sui gravi indizi da quello probatorio di merito; la Corte ricorda che il giudizio cautelare richiede una qualificata probabilità e non la precisione del giudizio di condanna.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192 comma 2 (e commi 3 e 4) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i criteri probatori: il comma 2 richiede precisione e concordanza per il giudizio di merito, ma i commi 3 e 4 sono quelli rilevanti per le esigenze cautelari secondo la Corte; la Cassazione ha ribadito che non è consentito, in sede di legittimità cautelare, riesaminare i fatti come in merito.

  • art. 274, art. 275 commi 1 e 3, art. 275-bis cod. proc. pen.

    art. 274, 275 commi 1 e 3 e 275 bis cod. proc. pen.

    Norme sulle misure cautelari e le esigenze cautelari; la Corte ha applicato il principio della presunzione relativa di adeguatezza della custodia per i casi di elevata pericolosità sociale (art. 275 comma 3) e ha ritenuto fondate le valutazioni del tribunale sul rischio di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese processuali in caso di ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in base a questa disposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di non ritenere il ricorso presentato in mala fede; pur riconoscendo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione delle misure cautelari in Cassazione il sindacato è limitato: la Corte verifica la presenza di ragioni giuridiche esposte e l'assenza di manifeste illogicità, senza potere di rinnovare la valutazione probatoria di merito.
  • Il livello probatorio richiesto per adottare misure cautelari (gravi indizi) è più basso e meno rigoroso rispetto a quello necessario per la condanna; non è richiesta la precisione e la concordanza proprie del giudizio di merito.
  • Intercettazioni, colloqui e comunicazioni che mostrano indicazioni operative, contatti con acquirenti/fornitori, consigli per eludere controlli e la gestione di crediti possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
  • La persistenza di vincoli familiari e la struttura stabile di un sodalizio criminoso possono essere valutati come indice di rischio di reiterazione del reato anche se le ultime condotte risalgono a tempo prima della misura.
  • La continuazione di attività direttive o organizzative dall'interno del carcere, tramite colloqui o terzi, rafforza la necessità di misure restrittive più severe.
  • La richiesta di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) va valutata nel concreto: non è di per sé una diversa tipologia di misura ma la Corte può ritenere inadeguata qualsiasi alternativa quando sussista pericolo concreto di reiterazione o intralcio.
  • Per la cassazione è necessario denunciare specifiche violazioni di legge o manifesti vizi logici nella motivazione: censure che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.

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