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Sentenza

Sentenza n. 1926/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2474/2023 del 05/07/2023 pubbl. il 05/07/2023,emessa dal Tribunale di Milano - Sez. Lav. - R.G. n. 3986/2023, nella persona del Giudice Dott.ssa Camilla Stefanizzi, notificata il 05/11/2023 e passata in giudicato il 06/12/2023;

Giustizia amministrativa202503187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto l'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che lo aveva condannato a riconoscere il suo diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. È stata inoltre chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (astreinte).

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, affermando che il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo inteso come provvedimento idoneo a fondare l'esecuzione forzata, anche se non occorre più la spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c. Il ricorso è stato ritenuto fondato perché il Ministero non aveva eseguito la parte del giudicato relativa all'accredito sulla carta del docente. Il Tribunale ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione; nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte, perché, avuto riguardo alla natura e alla misura del debito, la sua applicazione sarebbe stata manifestamente iniqua e avrebbe determinato una locupletazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa, nei presupposti previsti, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione. L'astreinte non è applicabile quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato per definire il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia; ciò non impedisce la decorrenza del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; la mancata necessità della spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. non incide su tale decorrenza.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone all'amministrazione un'attività vincolata e puntualmente individuata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o produca una locupletazione sproporzionata rispetto alla natura e alla misura dell'obbligazione pubblica da eseguire, avuto riguardo anche alle peculiari condizioni del debitore pubblico.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione sussiste già al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soccombente deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si costituisce con una memoria di mera forma.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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