Sentenza n. 16519/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante l’approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023, nella parte relativa all’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023 e alla ricognizione dei posteggi incompatibili; nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione municipale n. 4/2024, contestandone la parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su aree pubbliche la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli in essere fino al 31 dicembre 2025, nonché la ricognizione dei posteggi e l’individuazione delle soste ritenute incompatibili. Il Comune ha eccepito in via preliminare la carenza di interesse e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, accogliendo l’eccezione preliminare di Roma Capitale. La deliberazione n. 4/2024, nelle parti censurate, aveva funzione meramente ricognitiva e preparatoria: la ricognizione delle postazioni costituiva la base istruttoria per la successiva approvazione del Piano municipale del commercio, intervenuta con deliberazione di Roma Capitale n. 34/2025, non impugnata. Dopo la ricognizione l’amministrazione aveva riesaminato le postazioni incompatibili e attivato un procedimento partecipativo con le organizzazioni sindacali e i singoli operatori per elaborare progetti di ottimizzazione. Poiché l’atto impugnato non aveva carattere conclusivo né prodotto una lesione immediata e definitiva, avrebbe dovuto essere contestato, se del caso, insieme al provvedimento finale. Il giudice non ha quindi esaminato il merito delle censure. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, l. 214/2023
la disciplina del comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025)
La disposizione è richiamata per descrivere il regime che la società contestava fosse applicato alle postazioni; il TAR non ne esamina l’interpretazione nel merito, poiché definisce il giudizio in rito.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando assumono carattere conclusivo e provvedimentale e producono una lesione attuale; se hanno effetti interinali e instabili e svolgono una funzione preparatoria, devono essere contestati unitamente all’atto conclusivo del procedimento.
- Una ricognizione amministrativa che costituisce la base istruttoria per la successiva approvazione di un piano, e che è seguita da ulteriori verifiche e dalla partecipazione degli interessati, non è autonomamente impugnabile quando non determina una lesione immediata e definitiva della sfera giuridica del ricorrente.
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