Sentenza n. 103/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 59 del 2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, pronunciata nel giudizio n.r.g. 1153/2024; e per la declaratoria di nullità: del decreto del direttore della Direzione Patrimonio del Comune di Catania n. 1 del 2 luglio 2025, di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Comune di Catania di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e omesso integrale adempimento agli obblighi derivanti dal giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del CGARS n. 59 del 2025, deducendo la violazione del giudicato da parte del decreto comunale di acquisizione di un’area di 16.843 mq e lamentando il mancato pagamento di una parte della sorte capitale e degli oneri accessori, nonché delle ulteriori somme dovute ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, in particolare il risarcimento del danno non patrimoniale e l’indennità per l’occupazione senza titolo. Nel corso del giudizio il Comune ha dimostrato il pagamento della sorte capitale; il ricorrente ha quindi precisato che residuavano gli oneri accessori per euro 144.825,88.
La decisione
Il CGARS ha accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza. Ha escluso la debenza degli interessi legali sul capitale, poiché la somma complessiva di euro 2.886.005,32 risultava già tempestivamente corrisposta, al netto della ritenuta fiscale, e non residuava capitale sul quale calcolare interessi. Ha riconosciuto, invece, le spese di registrazione della sentenza di cognizione, già poste a carico del Comune e non riformate dal giudicato. Ha inoltre riconosciuto la somma forfettaria prevista dall’art. 42-bis, comma 5, d.P.R. 327/2001, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura del 20% del valore venale dei terreni, pari a euro 3.165.325,00, oltre rivalutazione monetaria dal 6 luglio 2011 e interessi legali sulla somma rivalutata, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore. Ha escluso le somme per occupazione senza titolo, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale, dato che la perdita della proprietà risaliva al 2009. La condanna è stata pronunciata in forma generica ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con assegnazione al Comune di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per formulare la proposta di pagamento con esatta liquidazione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Il comma 3 non consente di riconoscere somme per occupazione senza titolo quando il relativo diritto si è prescritto; il comma 5 impone il riconoscimento forfettario del danno non patrimoniale nella misura del 20% del valore venale quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma.
art. 34, comma 4, c.p.a.
La presente condanna è pronunciata in forma generica ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
Il giudice può pronunciare una condanna generica, assegnando all’amministrazione un termine per formulare una proposta di pagamento e procedere all’esatta liquidazione delle somme dovute.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
oltre rivalutazione monetaria dalla data di entrata in vigore del predetto articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (ovvero dal 6 luglio 2011), e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata
Il risarcimento del danno non patrimoniale costituisce debito di valore e deve essere rivalutato dalla data indicata, con interessi legali calcolati sulla somma rivalutata annualmente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non viola il giudicato se dimostra di avere già tempestivamente corrisposto integralmente la sorte capitale; in tal caso non sono dovuti ulteriori interessi legali sul capitale già pagato, salvo gli accessori specificamente riconosciuti dal giudicato.
- La somma forfettaria prevista dall’art. 42-bis, comma 5, d.P.R. 327/2001 a titolo di danno non patrimoniale deve essere calcolata nella misura del 20% del valore venale del bene quando l’occupazione dei terreni sia avvenuta in esecuzione di un piano di edilizia economica e popolare approvato con atto amministrativo.
- Il risarcimento previsto dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 per il danno non patrimoniale costituisce un debito di valore: deve essere rivalutato monetariamente dalla data di entrata in vigore della norma e produce interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute somme per occupazione senza titolo quando il relativo credito sia prescritto per decorso del termine quinquennale, decorrente in relazione alla perdita della proprietà individuata dal giudicato.
- La condanna in ottemperanza può essere pronunciata in forma generica ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., rimettendo all’amministrazione, entro un termine assegnato dal giudice, l’esatta liquidazione e la proposta di pagamento delle somme dovute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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