Cassazione Penale, Sentenza n. 26270/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due ragioni principali: 1) chiedeva il riconoscimento della continuazione tra la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990) e la successiva resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che il secondo fatto fosse programmato sin dall'inizio o comunque riconducibile a un unico disegno criminoso; 2) censurava la confisca delle somme di denaro rinvenute, deducendo che quelle somme non costituivano strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato per cui era stato condannato (detenzione a fini di spaccio) e quindi non potevano essere confiscate
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo nel punto relativo alla confisca del denaro e lo ha annullato senza rinvio; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Motivazione: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente escluso l'esistenza di un progetto criminoso unitario ab origine, ritenendo la condotta di resistenza atto autonomo e improvviso, non parte di una pianificazione; il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché, trattandosi di detenzione a fini di spaccio (e non di vendita provata), mancava il nesso necessario tra il reato ascritto e le somme rinvenute: la confisca può avvenire solo se il denaro costituisce strumento/prodotto/profitto/prezzo del reato ai sensi dell'art. 240 c.p., e l'istituto speciale previsto dall'art. 12-sexies L. 356/1992 (ora art. 240-bis c.p.) non è applicabile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La somma confiscata è stata ordinata restituita all'avente diritto. La Cancelleria è stata incaricata della comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
La fattispecie applicata è quella della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che tale norma non legittima automaticamente la confisca del denaro senza il presupposto del nesso con il reato indicato dall'art. 240 c.p.
Codice penale, art. 240, comma 1
La confisca è ammessa per le cose che costituiscono lo strumento, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato: va provato che il denaro sia effettivamente provento del reato per il quale si procede
Legge n. 356/1992, art. 12-sexies (ora art. 240-bis c.p.)
Prevede una confisca obbligatoria per specifiche fattispecie ma esclude espressamente l'applicazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; pertanto non può essere invocata per giustificare la confisca del denaro nel caso di mera detenzione per spaccio
Codice di procedura penale, art. 626
Prevede la comunicazione alla Procura Generale della pronuncia della Corte di Cassazione, obbligo eseguito dalla Cancelleria nella specie
Massime di principio
- La sussistenza del reato continuato richiede un "disegno criminoso" unitario progettato ab origine: la mera reiterazione o la contiguità spazio-temporale non sono di per sé sufficienti
- La resistenza a pubblico ufficiale può risultare un atto occasionale e improvviso che non integra automaticamente una continuazione con reati precedenti legati ad attività illecite (es. detenzione di stupefacenti)
- La confisca di somme di denaro rinvenute in capo all'imputato richiede il nesso specifico tra quelle somme e il reato per cui si procede: devono costituire strumento, prodotto, profitto o prezzo del medesimo reato ai sensi dell'art. 240 c.p.
- L'art. 12-sexies L. 356/1992 (oggi art. 240-bis c.p.) introduce una confisca obbligatoria per reati espressamente indicati e non può essere usato per estendere la confisca ad ipotesi escluse dal suo campo di applicazione, come l'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
- Se la condanna riguarda solo la detenzione a fini di spaccio e non la vendita provata, il pubblico ministero deve provare il collegamento economico tra le somme rinvenute e il reato per ottenere la confisca; in mancanza, la confisca può essere annullata in cassazione
- In casi di annullamento parziale della pronuncia in cassazione, la somma illecitamente confiscata deve essere restituita all'avente diritto e la Cancelleria provvede alle comunicazioni istituzionali previste
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