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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26270/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due ragioni principali: 1) chiedeva il riconoscimento della continuazione tra la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990) e la successiva resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che il secondo fatto fosse programmato sin dall'inizio o comunque riconducibile a un unico disegno criminoso; 2) censurava la confisca delle somme di denaro rinvenute, deducendo che quelle somme non costituivano strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato per cui era stato condannato (detenzione a fini di spaccio) e quindi non potevano essere confiscate

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo nel punto relativo alla confisca del denaro e lo ha annullato senza rinvio; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Motivazione: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha correttamente escluso l'esistenza di un progetto criminoso unitario ab origine, ritenendo la condotta di resistenza atto autonomo e improvviso, non parte di una pianificazione; il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché, trattandosi di detenzione a fini di spaccio (e non di vendita provata), mancava il nesso necessario tra il reato ascritto e le somme rinvenute: la confisca può avvenire solo se il denaro costituisce strumento/prodotto/profitto/prezzo del reato ai sensi dell'art. 240 c.p., e l'istituto speciale previsto dall'art. 12-sexies L. 356/1992 (ora art. 240-bis c.p.) non è applicabile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La somma confiscata è stata ordinata restituita all'avente diritto. La Cancelleria è stata incaricata della comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    La fattispecie applicata è quella della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che tale norma non legittima automaticamente la confisca del denaro senza il presupposto del nesso con il reato indicato dall'art. 240 c.p.

  • Codice penale, art. 240, comma 1

    La confisca è ammessa per le cose che costituiscono lo strumento, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato: va provato che il denaro sia effettivamente provento del reato per il quale si procede

  • Legge n. 356/1992, art. 12-sexies (ora art. 240-bis c.p.)

    Prevede una confisca obbligatoria per specifiche fattispecie ma esclude espressamente l'applicazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; pertanto non può essere invocata per giustificare la confisca del denaro nel caso di mera detenzione per spaccio

  • Codice di procedura penale, art. 626

    Prevede la comunicazione alla Procura Generale della pronuncia della Corte di Cassazione, obbligo eseguito dalla Cancelleria nella specie

Massime di principio

  • La sussistenza del reato continuato richiede un "disegno criminoso" unitario progettato ab origine: la mera reiterazione o la contiguità spazio-temporale non sono di per sé sufficienti
  • La resistenza a pubblico ufficiale può risultare un atto occasionale e improvviso che non integra automaticamente una continuazione con reati precedenti legati ad attività illecite (es. detenzione di stupefacenti)
  • La confisca di somme di denaro rinvenute in capo all'imputato richiede il nesso specifico tra quelle somme e il reato per cui si procede: devono costituire strumento, prodotto, profitto o prezzo del medesimo reato ai sensi dell'art. 240 c.p.
  • L'art. 12-sexies L. 356/1992 (oggi art. 240-bis c.p.) introduce una confisca obbligatoria per reati espressamente indicati e non può essere usato per estendere la confisca ad ipotesi escluse dal suo campo di applicazione, come l'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
  • Se la condanna riguarda solo la detenzione a fini di spaccio e non la vendita provata, il pubblico ministero deve provare il collegamento economico tra le somme rinvenute e il reato per ottenere la confisca; in mancanza, la confisca può essere annullata in cassazione
  • In casi di annullamento parziale della pronuncia in cassazione, la somma illecitamente confiscata deve essere restituita all'avente diritto e la Cancelleria provvede alle comunicazioni istituzionali previste

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