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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29010/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vallan impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata commessa nella qualità di dipendente di una tabaccheria (sottrazione di biglietti di concorso, incasso vincite, contanti e altri beni per circa 18.000 euro). Il ricorso denunciava: 1) violazione dell'art. 191 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'utilizzabilità e attendibilità delle videoriprese (mancanza di filmati in alcune fasce orarie, smarrimento di alcuni filmati, selezione dei filmati da parte del teste Liut); 2) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. (si sosteneva che dalle prove emergessero solo due prelievi per complessivi 250 euro); 3) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena sopra il minimo legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che: non spetta alla Corte di legittimità rivedere i fatti e riqualificare il compendio probatorio; le censure sulle modalità di acquisizione delle videoriprese erano generiche e non dimostravano una compromissione dell'attendibilità delle immagini rilevanti per l'accusa; le videoriprese non erano l'unico elemento probatorio, essendo corroborate dalle dichiarazioni del teste Liut e dai conteggi effettuati; l'eccezione sulla tenuità ex art. 131‑bis è infondata perché la condotta è continuata per un considerevole lasso di tempo e il danno è economico non irrilevante; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dall'assenza di comportamenti risarcitori o di atteggiamenti processuali positivi. In sintesi il ricorso è stato respinto per genericità e mancanza di specifici elementi idonei a inficiare la valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che eventuali vizi nelle modalità di acquisizione dei supporti informatici non comportano automaticamente l'inutilizzabilità della prova; eventuali criticità devono essere valutate in sede di credibilità e attendibilità del contenuto probatorio e richiedono specifiche e concrete allegazioni di alterazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione in relazione all'attendibilità dei testi: l'inosservanza delle regole su valutazione delle dichiarazioni non comporta di per sé nullità o inutilizzabilità e può essere dedotta in Cassazione solo come vizio motivazionale se emergente dal provvedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato i limiti del gravame in Cassazione: le doglianze di violazione di legge devono essere specifiche e le critiche sulla valutazione della prova non possono diventare una riforma del fatto; molte censure si sono rivelate generiche e non rientranti nei motivi di cui alla lett. c) o e).

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se la condotta è stata reiterata nel tempo e ha cagionato un danno economico non di minima entità; la semplice affermazione difensiva non è sufficiente a dimostrare la tenuità quando il merito ha accertato continuità e rilievo economico.

  • legge 20 febbraio 2006 n. 46 (richiamata sul ruolo della Corte di Cassazione)

    Richiamata per ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto e delle prove.

  • riforma Cartabia (menzione)

    Citata nella sentenza in relazione alla modificazione della procedibilità del reato (ora perseguibile a querela); la querela è stata regolarmente acquisita nel processo, quindi non impedisce la punibilità.

Massime di principio

  • La semplice irregolarità o genericità nella modalità di acquisizione di videoriprese non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova: serve dimostrare specifiche alterazioni o la rilevanza delle parti mancanti rispetto alle condotte contestate.
  • In Cassazione non è permesso riesaminare liberamente i fatti o sostituirsi al giudice di merito: le doglianze devono evidenziare violazioni di legge o vizi motivazionali concreti e puntuali.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede valutazione complessiva di entità del danno e durata/reiterazione della condotta; dubbi generici sul quantum non sono sufficienti se il giudice di merito ha valutato elementi contrari.
  • Le eccezioni difensive basate su frasi isolate di testimoni o su estrapolazioni prive di contestualizzazione sono deboli: è necessario proporre critiche puntuali e provare contraddizioni rilevanti nel testo delle deposizioni.
  • Per ottenere le attenuanti generiche o sconti di pena bisogna dimostrare elementi positivi concreti (riparazione, collaborazione, comportamento processuale), non basta l'affermazione che il fatto sia stato marginale.
  • Se si contesta la validità di prove informatiche o registrazioni, è utile documentare tecnicamente le mancanze o le alterazioni (rapporti tecnici, verifiche forensi) e collegare tali profili alla prova degli specifici fatti contestati.

Testo integrale

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