Cassazione Penale, Sentenza n. 18600/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello di Roma che aveva autorizzato la consegna a fronte di un mandato di arresto europeo belga (22/03/2022) per l'esecuzione di una pena di otto anni per tentato omicidio e lesioni. Lamentava che, pur essendo in precedenti procedure per gli stessi fatti la Corte di cassazione stata già intervenuta annullando provvedimenti favorevoli alla consegna per mancata acquisizione di informazioni individualizzate sulle condizioni detentive belghe (a fronte di segnalazioni di sovraffollamento e pronunce della Corte EDU), la Corte di appello questa volta aveva omesso l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni sostenendo la formale diversità del nuovo mandato e l'assenza di nuove allegazioni difensive. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU e dell'art. 6 TFUE e dell'art. 16 della L. n. 69/2005 relativo all'acquisizione di informazioni sulle condizioni carcerarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata rilevando che, atteso che nelle precedenti procedure erano emerse già pronunce critiche della Corte EDU e non essendovi fatti nuovi, la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire d'ufficio informazioni individualizzate sul regime di detenzione in Belgio (ai sensi dell'art. 16 L. n. 69/2005). Pertanto la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, lasciando alla stessa la possibilità di valutare le informazioni complementari che acquisirà.
Norme richiamate
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), artt. 2 e 3
Richiamati dalla difesa come parametro di tutela contro trattamenti inumani o degradanti in carcere; la Corte di cassazione rileva che pronunce della Corte EDU che segnalino criticità devono indurre la corte nazionale a verificare le condizioni detentive prima di autorizzare la consegna
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 6
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della protezione dei diritti fondamentali nell'azione europea; la Corte prende atto dell'allegazione ma valuta come prioritario l'accertamento delle condizioni detentive segnalate
Legge 24 aprile 2005, n. 69, art. 16
Secondo l'art. 16 della L. n. 69/2005 la corte deve acquisire informazioni circa il regime di detenzione nello Stato richiedente; la Corte di cassazione conferma l'obbligo, specie quando già sussistono segnalazioni o pronunce pregiudizievoli riguardanti il sistema carcerario dello Stato richiesto
Legge 24 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5
Norma di carattere procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ordina l'invio agli uffici per gli adempimenti previsti
Sentenze della Corte di cassazione citate (Sez. Sesta 17/07/2020; Sez. Feriale 27/08/2020)
Precedenti della stessa Corte che avevano annullato provvedimenti di consegna per la mancata acquisizione di informazioni individualizzate sul regime detentivo belga; la Corte ricorda e applica la logica di tali precedenti
Pronunce della Corte EDU relative alle condizioni carcerarie belghe
Richiamate come elementi che attestano criticità sistemiche nelle carceri del Belgio e che rendono necessario, anche d'ufficio, l'accertamento di informazioni individualizzate prima della consegna
Massime di principio
- Quando in precedenti procedimenti o nella giurisprudenza internazionale (Corte EDU) sono emerse criticità sistemiche sulle condizioni carcerarie di uno Stato richiedente, la corte nazionale deve acquisire d'ufficio informazioni individualizzate sulla concreta situazione detentiva prima di autorizzare la consegna/extradizione.
- La formale diversità di un nuovo mandato di arresto europeo non esime la corte dall'obbligo di verificare, anche autonomamente, elementi già emersi in precedenti fasi processuali concernenti lo stesso fatto o la stessa persona.
- La difesa può avvalersi di pronunce della Corte EDU, documentazione sulle condizioni carcerarie e dati sul sovraffollamento per sollevare un fondato rischio di violazione dell'art. 3 CEDU; tali elementi impongono alla corte di valutare il rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.
- In presenza di un rischio concreto e serio per i diritti fondamentali legati alla detenzione, la mancata acquisizione delle informazioni richieste può portare all'annullamento del provvedimento di consegna e al rinvio per nuovo giudizio.
- Le corti nazionali devono bilanciare l'interesse alla cooperazione giudiziaria europea con il dovere di tutela dei diritti fondamentali: l'obbligo di verifica sulle condizioni carcerarie prevale quando sussistono elementi indicativi di rischio per la persona da consegnare.
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