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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04412/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto, da parte della CTP, delle doglianze relative alla notifica di cartelle esattoriali, deducendo con due motivi vizi attinenti alla regolarità della notifica della cartella e alla possibilità di agire mediante impugnazione dell'estratto di ruolo. La Corte rileva che, nelle more, sono intervenute le Sezioni Unite a chiarire la disciplina dell'impugnazione del ruolo e dell'estratto di ruolo alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, norma applicabile ai processi pendenti.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio che, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, l'originario ricorso del contribuente era inammissibile perché proposto contro un estratto di ruolo in una situazione in cui la causa non poteva essere proposta. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la novità dell'orientamento giurisprudenziale. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021

    La norma trova applicazione nei processi pendenti e specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    cassa la sentenza impugnata senza rinvio

    La cassazione senza rinvio è disposta perché la causa non poteva essere proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 3, Cost.

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 24, Cost.

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 101, Cost.

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 104, Cost.

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 113, Cost.

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 117, Cost.

    in riferimento all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato solo nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica ai processi pendenti e consolida l'interesse ad agire contro il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • Dopo l'intervento delle Sezioni Unite, l'impugnazione dell'estratto di ruolo comporta l'inammissibilità del ricorso originario del contribuente quando la domanda non sia proponibile secondo la nuova disciplina.
  • Quando emerge una causa non proponibile, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
  • La novità dell'orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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