Sentenza n. 1981/2026 - Milano, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - della determinazione di esclusione di B. Braun Milano S.p.A. “B. Braun” dai Lotti nn. 1 (CIG.: B6A29C6089), 2 (CIG: B6A29C715C) , 4 (CIG: B6A29C9302), 6 (CIG: B6A29CB4A8) , 17 (CIG: B6A29D6DB9), 18 (CIG: B6A29D7E8C) e 22 (CIG: B6A29DB1DD) della “gara d’appalto a procedura aperta aggregata multilotto, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel ai sensi dell’rt. 71 del d. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, per la fornitura di dispositivi di sala operatoria per specialità chirurgica, otorinolaringoiatrica, urologica, oculistica, endoscopia digestiva, occorrente alla ASST Lodi (capofila) ed alla ASST Rhodense, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST nord Milano, ASST Ovest Milanese, ASST Melegnano Martesana, ASST santi Paolo e Carlo, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, fondazione IRCCS ca’Granda ospedale maggiore Policlinico, in qualità di mandanti, per un periodo di 36 mesi; - ove occorrer possa, del provvedimento di esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti, né trasmessi a B. Braun - e/o della comunicazione dell’esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti né trasmessi a B. Braun (ivi inclusa, ove occorrer possa e/o ove esistente, della non meglio precisata “comunicazione del 29 settembre 2025” citata dall’Ente nella nota del 20 ottobre 2025 mai trasmessa a B. Braun e, allo stato, non nota, né cognita); - della nota prot. n. 0037456/25 del 10 ottobre 2025 trasmessa via PEC a B. Braun in pari data con cui l’ASST Lodi ha respinto la prima istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. Braun in data 3 ottobre 2025; - ove occorrer possa, dell’ulteriore nota dell’ASST Lodi trasmessa via PEC in data 20 ottobre 2025 - a mezzo del proprio legale - con cui è stata respinta la seconda istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. Braun in data 15 ottobre 2025; - dell’Avviso denominato “Avviso procedura ID 200723476” pubblicato su Sintel in data 30 aprile 2025; - del chiarimento n. 2 reso dalla Stazione Appaltante; - della lex specialis, comprensiva dei relativi allegati, nelle parti di cui in esposizione; - di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso anche ove allo stato non noto; Nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B. BRAUN MILANO S.P.A. il 28\11\2025: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelare, dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo: - “della determinazione di esclusione di B. Braun Milano S.p.A. “B. Braun” dai Lotti nn. 1 (CIG.: B6A29C6089), 2 (CIG: B6A29C715C) , 4 (CIG: B6A29C9302), 6 (CIG: B6A29CB4A8) , 17 (CIG: B6A29CC57B), 18 (CIG: B6A29D7E8C) e 22 (CIG: B6A29DB1DD) della “gara d’appalto a procedura aperta aggregata multilotto, attraverso il sistema informatico di negoziazione Sintel ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, per la fornitura di dispositivi di sala operatoria per specialità chirurgica, otorinolaringoiatrica, urologica, oculistica, endoscopia digestiva, occorrente alla ASST lodi (capofila) ed alla ASST rhodense, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST nord Milano, ASST ovest milanese, ASST Melegnano Martesana, ASST santi paolo e carlo, ASST grande ospedale metropolitano Niguarda, fondazione IRCCS ca’ Granda ospedale maggiore policlinico, in qualità di mandanti, per un periodo di 36 mesi. atti 1.6.3/20.2024” disposta dall’ASST Lodi in data 24 settembre 2025 nell’ambito della seduta pubblica tenutasi in pari data (doc.1); - ove occorrer possa, del provvedimento di esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti, né trasmessi a B. Braun - e/o della comunicazione dell’esclusione e/o dei sottesi verbali - ad oggi non noti né trasmessi a B. Braun (ivi inclusa, ove occorrer possa e/o ove esistente, la non meglio precisata “comunicazione del 29 settembre 2025” citata dall’Ente nella nota del 20 ottobre 2025 mai trasmessa a B. Braun e, allo stato, non nota, né cognita); - della nota “Comunicazione ID 208.410.300 sulla Procedura ID 200723476” trasmessa via PEC a B. Braun in data 10 ottobre 2025 con cui l’ASST Lodi ha respinto la prima istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. Braun in data 3 ottobre 2025 (doc.2); - ove occorrer possa, dell’ulteriore nota dell’ASST Lodi trasmessa via PEC in data 20 ottobre 2025 - a mezzo del proprio legale - con cui è stata respinta la seconda istanza di riammissione alla procedura di gara formulata da B. Braun in data 15 ottobre 2025 (doc.3); - dell’Avviso denominato “Avviso procedura ID 200723476” pubblicato su Sintel in data 30 ottobre 2025 (doc.4); - del chiarimento n. 2 pubblicato su Sintel (doc.5); - della lex specialis (doc.6; doc.7), comprensiva dei relativi allegati, nelle parti di cui in esposizione; - di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso anche ove allo stato non noto”; del provvedimento impugnato con il presente ricorso per motivi aggiunti: - del verbale della seduta di gara del 24 settembre 2025 durante la quale è stata disposta l’esclusione della Società B. Braun depositato in giudizio in data 31 ottobre 2025 comprensivo dei relativi allegati; (doc.1); nonché per la condanna: - al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da più lotti di una procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi di sala operatoria, nonché gli atti connessi e i dinieghi di riammissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’esclusione da diversi lotti di una gara aperta aggregata, motivata dalla presunta violazione del principio di segretezza dell’offerta economica. Ha dedotto, tra l’altro, l’insussistenza della violazione contestata, attribuendo l’accaduto a un errore della piattaforma telematica Sintel, nonché la violazione dei principi del risultato e di leale collaborazione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il verbale della seduta di gara del 24 settembre 2025, depositato in giudizio successivamente, e ha chiesto l’annullamento degli atti con il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione della prosecuzione della procedura di gara e delle decisioni cautelari adottate, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente dispone dell’azione e può dichiarare, fino a quando la causa è trattenuta in decisione, di avere perduto interesse alla pronuncia di merito. In presenza di tale dichiarazione, il giudice deve prenderne atto e non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: (...) c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (...)
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all’art. 35 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte ricorrente può dichiarare di avere perso l’interesse alla decisione di merito fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando la parte ricorrente manifesta ritualmente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter procedere d’ufficio alla decisione nel merito o sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la controversia riguarda l’impugnazione di atti di gara e la procedura sia proseguita nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →