Cassazione Civile, Sentenza n. 10113/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La società aveva chiesto all’Agenzia delle Dogane il rimborso di Euro 10.401,31, corrisposti dal giugno 2010 al dicembre 2012 per addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica consumata nei propri stabilimenti in provincia di Milano. Riteneva l’imposta non dovuta e incompatibile con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE. L’Agenzia aveva respinto la domanda eccependo che la società, in quanto consumatrice finale e non soggetto obbligato al pagamento dell’accisa verso l’Erario, non fosse legittimata a chiedere il rimborso e che la direttiva invocata non fosse direttamente applicabile. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1737/07/17 depositata il 14 aprile 2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, escludendo la legittimazione attiva della società. Con unico motivo, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, TUA: sosteneva che la disposizione non collega il diritto al rimborso alla titolarità passiva dell’obbligazione tributaria e che le norme sul rimborso subordinano la restituzione alla mancata traslazione dell’onere su terzi. Ha inoltre dedotto che negare al consumatore la legittimazione diretta potrebbe lasciare temporaneamente l’imposta indebita nelle casse dell’Erario e ha richiamato precedenti di legittimità a sostegno della legittimazione dell’acquirente inciso dal tributo.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della CTR. Ha ritenuto che, per le accise e le relative addizionali sull’energia elettrica, il soggetto passivo del rapporto tributario e titolare ordinario della domanda di rimborso verso l’Amministrazione finanziaria sia il fornitore, obbligato al pagamento dell’imposta. Il consumatore finale, sul quale il fornitore può traslare economicamente l’onere mediante rivalsa, è normalmente estraneo al rapporto tributario e può agire in via ordinaria contro il fornitore per la ripetizione dell’indebito. Può rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria soltanto se allega che l’azione contro il fornitore sarebbe oltremodo gravosa, in conformità al principio unionale di effettività; nella controversia tale circostanza non era stata allegata. La Corte ha inoltre escluso che le disposizioni sul rimborso in caso di traslazione trasferiscano al consumatore la legittimazione tributaria, chiarendo che esse mirano a evitare l’illecito arricchimento del fornitore e a consentire che il rimborso ottenuto da quest’ultimo possa giovare anche al consumatore che ha sopportato il costo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e per il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali solo dopo la proposizione del ricorso introduttivo. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995
La disposizione generale in materia di rimborso delle accise indebitamente versate è peraltro l’art. 14, che al comma 2 dispone che “l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” e il rimborso – previsto in via generale dalla Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, art. 9, par. 2, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri – “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento”.
Il rimborso delle accise indebitamente pagate è richiesto, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento, dal soggetto obbligato che ha adempiuto l’obbligazione tributaria verso l’Erario; il consumatore inciso economicamente dalla rivalsa non è per ciò solo titolare dell’azione tributaria.
art. 14, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 504/1995
Tale norma, piuttosto che costituire, come argomentato dalla CTR, il fondamento di una libera scelta da parte del terzo consumatore di esperire l’azione di rimborso o quella di restituzione di quanto pagato in rivalsa, ha la diversa funzione di fissare un diverso e più stringente termine di decadenza per l’attivazione del rimborso da parte del soggetto passivo d’imposta, e cioè il produttore dell’energia; così come appare suggestiva, ma priva di riscontri testuali, la tesi che la richiesta di rimborso possa essere presentata da “chiunque” sia stato comunque inciso dall’onere tributario.
Quando il soggetto obbligato è condannato in sede giurisdizionale a restituire a terzi somme indebitamente riscosse a titolo di rivalsa, la disposizione attribuisce a tale soggetto un termine speciale di novanta giorni dal passaggio in giudicato per chiedere il rimborso all’Amministrazione; non conferisce al consumatore una scelta libera tra rimborso tributario diretto e azione di restituzione.
art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 504/1995
Gli obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), mentre “i crediti vantati gai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3); all’art. 56 si precisa, altresì, che le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali”.
Per l’energia elettrica, il venditore che fattura al consumatore finale è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa; la rivalsa nei confronti del consumatore riguarda il trasferimento economico dell’onere e non lo rende parte del rapporto tributario con l’Erario.
art. 56, comma 1, D.Lgs. 504/1995
E non è priva di rilievo la disciplina della modalità di pagamento (art. 56, comma 1) per cui “l’imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori”,, dalla quale ancora emerge l’estraneità di questi ultimi al pagamento dell’accisa;
Il versamento diretto da parte del soggetto obbligato, accompagnato dal solo diritto di rivalsa sul consumatore, conferma che quest’ultimo è estraneo all’adempimento dell’obbligazione tributaria verso l’Erario.
art. 29, comma 2, L. 428/1990
Per il rimborso dei tributi rilevanti per l’ordinamento comunitario opera, invece, la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, il quale stabilisce che “i diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.
La regola che esclude il rimborso al soggetto passivo quando l’onere sia stato trasferito su altri opera per impedire che il fornitore ottenga un indebito arricchimento; non attribuisce al consumatore la titolarità della domanda tributaria, ferma la possibilità per quest’ultimo di agire contro il fornitore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ex dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Per le accise sull’energia elettrica, il fornitore che fattura al consumatore finale è il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria verso l’Erario e, in via ordinaria, l’unico legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata.
- La traslazione economica dell’accisa sul consumatore mediante rivalsa non trasferisce a quest’ultimo la titolarità del rapporto tributario né, di regola, la legittimazione all’azione di rimborso contro l’Amministrazione finanziaria; il consumatore può normalmente chiedere al fornitore la restituzione dell’indebito mediante l’azione ordinaria.
- Il consumatore finale può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria, in deroga alla regola ordinaria, soltanto se allega che l’azione di ripetizione contro il fornitore sarebbe oltremodo gravosa, secondo il principio unionale di effettività.
- Le disposizioni che negano al fornitore il rimborso quando abbia trasferito l’onere tributario sul consumatore non attribuiscono automaticamente a quest’ultimo la legittimazione tributaria: mirano a evitare l’arricchimento del fornitore e a far sì che il rimborso possa riverberarsi a vantaggio di chi ha sopportato il costo.
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