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Ordinanza

Ordinanza n. 1891/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Comunicazione n. -OMISSIS- del 1.4.2026 resa mediante il portale telematico del Ministero della Giustizia di mancata ammissione del dr.-OMISSIS-al prosieguo dello svolgimento delle prove dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense della sessione 2025 (doc.2); - del Verbale del 5.2.2026 della Sottocommissione XIII Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Roma DM 30.6.2025 nella parte in cui assegna alla Busta n.-OMISSIS- – contenente l’elaborato del ricorrente – la votazione pari a 16/30 (doc.3); - nonché di ogni atto o provvedimento antecedente, consequenziale o comunque connesso qualora esistente e lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202603506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di mancata ammissione al prosieguo dell’esame di abilitazione forense e verbale di attribuzione del voto di 16/30 all’elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione telematica di mancata ammissione al prosieguo dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché il verbale con cui la sottocommissione ha attribuito al suo elaborato il punteggio di 16/30. Con i primi tre motivi ha contestato l’erroneità della valutazione, prospettando, anche mediante comparazione con gli elaborati di altri candidati e tramite deposito di un parere pro veritate, l’ingiustizia e l’inadeguatezza del giudizio della commissione. Con le ulteriori censure ha contestato l’utilizzo del solo voto numerico quale modalità di motivazione della valutazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto ai primi tre motivi, ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere un giudizio sostitutivo sulla correttezza dell’elaborato e sulla valutazione tecnica della commissione, attività non consentita al giudice amministrativo se non nei casi di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente. Nel caso concreto non sono emerse tali anomalie manifeste. Il parere pro veritate non può sostituire la valutazione riservata alla commissione e la comparazione con altri candidati non è di per sé decisiva, poiché ogni elaborato deve essere valutato singolarmente secondo i criteri prefissati, considerando complessivamente completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa. Quanto alla motivazione numerica, il TAR ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l’art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene transitoriamente l’applicazione della disciplina previgente ed esclude l’applicazione dell’art. 46 della stessa legge. Ha quindi ritenuto sufficiente il voto numerico, in linea con la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria, della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, salvo contraddizione manifesta tra elementi obiettivi, criteri di valutazione e punteggio attribuito. La domanda cautelare è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, a favore del Ministero per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; sulla base della valutazione cautelare il TAR ha rigettato la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    La disposizione è stata ritenuta applicabile ratione temporis e tale da escludere l’applicazione dell’art. 46 della medesima legge, con conseguente sufficienza del voto numerico quale motivazione della valutazione.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La sua applicazione è stata ritenuta esclusa, per il procedimento esaminato, dal regime transitorio previsto dall’art. 49 della stessa legge.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il voto numerico, se riferito a criteri di valutazione chiari e predeterminati, è idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione della valutazione concorsuale.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati come coerenti con l’utilizzo del voto numerico, ove adeguatamente contestualizzato rispetto a una scala di valori oggettiva e predefinita.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non sono sindacabili mediante un giudizio sostitutivo del giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di anomalie manifeste quali arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente.
  • Il parere pro veritate elaborato da un soggetto privato non può sostituire la valutazione riservata alla commissione esaminatrice, salvo che dimostri una manifesta abnormità o altra anomalia rilevante del giudizio amministrativo.
  • La comparazione con il giudizio attribuito agli elaborati di altri candidati non dimostra, di per sé, una disparità di trattamento, poiché la commissione deve valutare ciascun elaborato singolarmente e complessivamente, considerando anche completezza, profondità, coerenza interna, capacità espositiva e argomentativa, oltre alla soluzione giuridica adottata.
  • Nel regime transitorio previsto dall’art. 49 della legge n. 247/2012, per l’esame di abilitazione forense continua ad applicarsi la disciplina previgente, con esclusione dell’art. 46 della medesima legge, e il voto numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione.
  • Il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione di una prova concorsuale quando sia collegato a criteri di valutazione chiari, oggettivi e predeterminati; resta sindacabile la contraddizione manifesta tra elementi obiettivi, criteri prefissati e punteggio attribuito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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