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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39552/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, pur accogliendo parzialmente il ricorso del medesimo, aveva confermato l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per una pluralità di reati. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla gravità degli indizi per i reati: art. 512-bis c.p., art. 648-ter, comma 1 c.p., artt. 110 e 416-bis c.p., art. 640 comma 2 c.p.; inoltre contestava la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva tuttavia annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, rispetto ad alcuni capi e aveva riqualificato i capi 5 e 6 come artt. 110 e 416 c.p.

La decisione

Il difensore del ricorrente ha trasmesso una dichiarazione con procura speciale di rinuncia al ricorso, indicando che la misura cautelare originaria era stata successivamente sostituita prima con gli arresti domiciliari e poi con l'obbligo di presentazione alla P.G.; per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta mancanza di interesse non configurasse soccombenza e, in quanto non imputabile al ricorrente, escludeva la condanna alle spese processuali o ad altri oneri accessori. Pertanto il procedimento di cassazione si è chiuso con dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    presenza di contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8

    La causa è stata trattata con contraddittorio scritto in base alla norma emergenziale citata; la Corte ha preso atto della procedura applicabile.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    L'ordinanza di riesame aveva annullato l'applicazione dell'aggravante prevista dal comma 1 di tale articolo rispetto a determinati capi; la Cassazione non è entrata nel merito per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Alcuni capi sono stati riqualificati dal Tribunale del riesame come reato commesso in concorso (art. 110) con altra fattispecie; la questione non è stata ulteriormente decisa in cassazione per inammissibilità.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il ricorrente contestava la valutazione degli indizi riguardo a questo reato, ma la Corte non si è pronunciata sul merito a seguito della rinuncia.

  • art. 648-ter, comma 1 cod. pen.

    Il ricorso censurava anche la gravità indiziaria relativa a questa fattispecie; la vicenda è rimasta inesaminata per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 640, comma 2 cod. pen. (truffa aggravata)

    Contestata la gravità indiziaria per la truffa aggravata; non è stata esaminata dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 45618/2021; Sez. 3, n. 29593/2021)

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e ad altri oneri accessori.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta perdita di interesse (ad es. per sostituzione della misura cautelare) determinano l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • Quando l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente, il giudice non può condannarlo alle spese processuali né ad oneri accessori; la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza.
  • La Corte di cassazione, in caso di inammissibilità per carenza di interesse, non entra nel merito delle questioni sostanziali relative alla gravità degli indizi o alla sussistenza delle esigenze cautelari.
  • La riqualificazione di capi di imputazione da parte del giudice del merito (es. esclusione dell'aggravante 416-bis, comma 1, o diversa qualificazione giuridica) può ridurre l'interesse a proseguire il gravame; è opportuno valutare tempestivamente l'opportunità di impugnare alla luce delle modifiche intervenute.
  • È pratica utile che il difensore formalizzi tempestivamente e documenti la rinuncia al ricorso quando sopraggiungono provvedimenti che rendono privo di oggetto l'appello o il ricorso, per evitare oneri procedurali inutili.

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