Cassazione Civile, Ordinanza n. 21787/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di un edificio impugnava avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2013, 2014 e 2015, sostenendo di non dover pagare l’imposta perché l’immobile era stato abusivamente occupato da terzi per oltre due anni, con conseguente perdita del possesso e dell’utilizzabilità del bene, nonostante le iniziative adottate per ottenere lo sgombero e il recupero della disponibilità. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) violazione delle norme sull’IMU, degli artt. 832, 834, 1140 e 1168 c.c. e dell’art. 42 Cost., assumendo che l’occupazione abusiva integrasse uno spossessamento idoneo a far venir meno il presupposto impositivo; (2) violazione di norme processuali tributarie e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto di non poter sindacare la condotta del Comune, mentre si chiedeva solo di valutarne la rilevanza ai fini della decisione; (3) ulteriore violazione delle norme IMU e dei principi costituzionali, sostenendo che l’inerzia dell’ente pubblico nel fronteggiare l’emergenza abitativa avesse fatto ricadere indebitamente sulla proprietaria le conseguenze dell’occupazione; (4) violazione della disciplina sull’esenzione per immobili destinati ad attività assistenziali, assumendo che l’immobile fosse stato di fatto utilizzato per fronteggiare l’emergenza abitativa; (5) violazione della norma sull’esclusione IMU per immobili invenduti e non locati delle imprese costruttrici, chiedendone un’applicazione analogica; (6) violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza tributaria, per la asserita apoditticità del rigetto delle richieste di esenzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi IMU. La decisione si fonda sulla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non esclude dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili perché abusivamente occupati, purché sia stata presentata denuncia o iniziata azione penale. La Corte ha richiamato il principio per cui il tributo deve colpire indici effettivi di ricchezza e ha ritenuto che, nel periodo di occupazione abusiva, la proprietà dell’immobile non costituisse un valido indice di capacità contributiva. Ha inoltre rilevato che la contribuente aveva attivato tempestivamente le autorità competenti e che il rapporto non era definitivamente esaurito, sicché l’effetto retroattivo della pronuncia costituzionale consentiva di escludere la debenza dell’imposta per gli anni in contestazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
richiamato come norma sulla disciplina IMU, ma non è stato decisivo per la soluzione finale
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude dall’IMU gli immobili abusivamente occupati e non utilizzabili né disponibili, con denuncia o azione penale iniziata
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
richiamato dalla ricorrente nella cornice normativa dell’IMU
art. 1, comma 639, L. n. 147/2013
richiamato dalla ricorrente nella cornice normativa dell’IMU
art. 832 c.c.
richiamato a sostegno dell’idea di contenuto essenziale del diritto di proprietà svuotato dall’occupazione abusiva
art. 834 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei diritti reali e dello spossessamento
art. 1140 c.c.
richiamato per sostenere la perdita del possesso a causa dell’occupazione abusiva
art. 1168 c.c.
richiamato per descrivere la tutela possessoria contro lo spossessamento
art. 42 Cost.
richiamato a sostegno della tutela costituzionale della proprietà
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo processuale relativo ai poteri del giudice tributario
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo processuale relativo ai poteri del giudice tributario
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia nella valutazione della condotta del Comune
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
richiamato come ipotesi di esenzione ritenuta dalla CTR non applicabile
art. 12 preleggi
invocato per l’interpretazione delle norme di esenzione e per il diniego dell’analogia
art. 3 Cost.
richiamato in relazione al principio di uguaglianza e alla questione di legittimità costituzionale dell’IMU sugli immobili occupati
art. 53 Cost.
richiamato come parametro della capacità contributiva, ritenuta violata dall’imposizione su immobile abusivamente occupato
art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011
richiamato come disciplina di esclusione IMU per immobili invenduti e non locati delle imprese costruttrici, ritenuta non estensibile dalla CTR
art. 1, comma 81, L. n. 197/2022
richiamato come norma che, dal 2023, prevede espressamente l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente
art. 614, secondo comma, c.p.
richiamato nella sentenza della Corte costituzionale come reato rilevante ai fini dell’esenzione per immobili occupati
art. 633 c.p.
richiamato nella sentenza della Corte costituzionale come reato rilevante ai fini dell’esenzione per immobili occupati
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulla presunta carenza di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo sulla presunta carenza di motivazione della sentenza tributaria
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
art. 54 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza
Massime di principio
- L’IMU richiede un presupposto impositivo fondato sulla effettiva riferibilità del bene a un indice di ricchezza; quando l’immobile sia abusivamente occupato, non utilizzabile né disponibile per il proprietario, viene meno, per il periodo dell’occupazione, la capacità contributiva che giustifica il prelievo.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva ha efficacia retroattiva, salvi i rapporti definitivamente esauriti; ne consegue che il contribuente può invocarla anche per annualità anteriori alla pronuncia, se il rapporto tributario non è consolidato.
- Ai fini dell’esclusione dell’IMU per immobili occupati abusivamente è rilevante che il proprietario abbia presentato denuncia o abbia iniziato l’azione penale e che abbia attivato tempestivamente gli strumenti per il recupero del bene.
- Non è consentita un’estensione analogica di esenzioni o esclusioni IMU previste per fattispecie diverse, se manca una base normativa o se la disciplina speciale risponde a presupposti non sovrapponibili.
- Quando una questione di legittimità costituzionale definisce integralmente il tema decisivo della controversia, gli altri motivi di ricorso restano assorbiti; se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere nel merito.
- In tema di motivazione delle sentenze tributarie, il rigetto apodittico delle domande non è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, ma nel caso concreto la statuizione è stata superata dall’accoglimento del primo motivo fondato sulla questione costituzionale.
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