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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21787/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società proprietaria di un edificio impugnava avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2013, 2014 e 2015, sostenendo di non dover pagare l’imposta perché l’immobile era stato abusivamente occupato da terzi per oltre due anni, con conseguente perdita del possesso e dell’utilizzabilità del bene, nonostante le iniziative adottate per ottenere lo sgombero e il recupero della disponibilità. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) violazione delle norme sull’IMU, degli artt. 832, 834, 1140 e 1168 c.c. e dell’art. 42 Cost., assumendo che l’occupazione abusiva integrasse uno spossessamento idoneo a far venir meno il presupposto impositivo; (2) violazione di norme processuali tributarie e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto di non poter sindacare la condotta del Comune, mentre si chiedeva solo di valutarne la rilevanza ai fini della decisione; (3) ulteriore violazione delle norme IMU e dei principi costituzionali, sostenendo che l’inerzia dell’ente pubblico nel fronteggiare l’emergenza abitativa avesse fatto ricadere indebitamente sulla proprietaria le conseguenze dell’occupazione; (4) violazione della disciplina sull’esenzione per immobili destinati ad attività assistenziali, assumendo che l’immobile fosse stato di fatto utilizzato per fronteggiare l’emergenza abitativa; (5) violazione della norma sull’esclusione IMU per immobili invenduti e non locati delle imprese costruttrici, chiedendone un’applicazione analogica; (6) violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza tributaria, per la asserita apoditticità del rigetto delle richieste di esenzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi IMU. La decisione si fonda sulla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non esclude dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili perché abusivamente occupati, purché sia stata presentata denuncia o iniziata azione penale. La Corte ha richiamato il principio per cui il tributo deve colpire indici effettivi di ricchezza e ha ritenuto che, nel periodo di occupazione abusiva, la proprietà dell’immobile non costituisse un valido indice di capacità contributiva. Ha inoltre rilevato che la contribuente aveva attivato tempestivamente le autorità competenti e che il rapporto non era definitivamente esaurito, sicché l’effetto retroattivo della pronuncia costituzionale consentiva di escludere la debenza dell’imposta per gli anni in contestazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011

    richiamato come norma sulla disciplina IMU, ma non è stato decisivo per la soluzione finale

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude dall’IMU gli immobili abusivamente occupati e non utilizzabili né disponibili, con denuncia o azione penale iniziata

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    richiamato dalla ricorrente nella cornice normativa dell’IMU

  • art. 1, comma 639, L. n. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente nella cornice normativa dell’IMU

  • art. 832 c.c.

    richiamato a sostegno dell’idea di contenuto essenziale del diritto di proprietà svuotato dall’occupazione abusiva

  • art. 834 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei diritti reali e dello spossessamento

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per sostenere la perdita del possesso a causa dell’occupazione abusiva

  • art. 1168 c.c.

    richiamato per descrivere la tutela possessoria contro lo spossessamento

  • art. 42 Cost.

    richiamato a sostegno della tutela costituzionale della proprietà

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo processuale relativo ai poteri del giudice tributario

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo processuale relativo ai poteri del giudice tributario

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia nella valutazione della condotta del Comune

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    richiamato come ipotesi di esenzione ritenuta dalla CTR non applicabile

  • art. 12 preleggi

    invocato per l’interpretazione delle norme di esenzione e per il diniego dell’analogia

  • art. 3 Cost.

    richiamato in relazione al principio di uguaglianza e alla questione di legittimità costituzionale dell’IMU sugli immobili occupati

  • art. 53 Cost.

    richiamato come parametro della capacità contributiva, ritenuta violata dall’imposizione su immobile abusivamente occupato

  • art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201/2011

    richiamato come disciplina di esclusione IMU per immobili invenduti e non locati delle imprese costruttrici, ritenuta non estensibile dalla CTR

  • art. 1, comma 81, L. n. 197/2022

    richiamato come norma che, dal 2023, prevede espressamente l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

  • art. 614, secondo comma, c.p.

    richiamato nella sentenza della Corte costituzionale come reato rilevante ai fini dell’esenzione per immobili occupati

  • art. 633 c.p.

    richiamato nella sentenza della Corte costituzionale come reato rilevante ai fini dell’esenzione per immobili occupati

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla presunta carenza di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla presunta carenza di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza

Massime di principio

  • L’IMU richiede un presupposto impositivo fondato sulla effettiva riferibilità del bene a un indice di ricchezza; quando l’immobile sia abusivamente occupato, non utilizzabile né disponibile per il proprietario, viene meno, per il periodo dell’occupazione, la capacità contributiva che giustifica il prelievo.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva ha efficacia retroattiva, salvi i rapporti definitivamente esauriti; ne consegue che il contribuente può invocarla anche per annualità anteriori alla pronuncia, se il rapporto tributario non è consolidato.
  • Ai fini dell’esclusione dell’IMU per immobili occupati abusivamente è rilevante che il proprietario abbia presentato denuncia o abbia iniziato l’azione penale e che abbia attivato tempestivamente gli strumenti per il recupero del bene.
  • Non è consentita un’estensione analogica di esenzioni o esclusioni IMU previste per fattispecie diverse, se manca una base normativa o se la disciplina speciale risponde a presupposti non sovrapponibili.
  • Quando una questione di legittimità costituzionale definisce integralmente il tema decisivo della controversia, gli altri motivi di ricorso restano assorbiti; se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere nel merito.
  • In tema di motivazione delle sentenze tributarie, il rigetto apodittico delle domande non è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, ma nel caso concreto la statuizione è stata superata dall’accoglimento del primo motivo fondato sulla questione costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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