Cassazione Penale, Sentenza n. 41409/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la riparazione per errore giudiziario dopo la condanna del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (8/7/2010) poi parzialmente revocata con sentenza di revisione (10/6/2021). La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'omessa impugnazione della sentenza di primo grado (e quindi l'inerzia degli imputati o della difesa) avesse dato causa alla carcerazione e ai danni richiesti. I ricorrenti avevano però depositato un atto di appello dichiarato inammissibile per tardività (e una istanza di restituzione in termine dichiarata inammissibile) e sostenevano che l'errore giudiziario fosse dovuto a indagini superficiali e a prove sopravvenute individuate dal curatore fallimentare dopo il passaggio in giudicato, non certo alla loro condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello, perché il giudice della riparazione non ha valutato adeguatamente se l'omessa impugnazione fosse effettivamente ascrivibile agli imputati (o solo a errori della difesa) e non ha verificato il nesso causale fra quella omissione e l'errore giudiziario riconosciuto in sede di revisione. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, ai fini della riparazione per errore giudiziario, la colpa grave escludente deve aver effettivamente dato causa all'errore e non limitarsi a concorrervi.
Norme richiamate
art. 643 cod. proc. pen.
riferimento alla colpa grave che "ha dato causa" all'errore giudiziario
Per l'art.643 la colpa grave che esclude la riparazione deve aver effettivamente dato causa all'errore giudiziario; il testo richiede un nesso causale diretto e non una mera concorrenza della colpa.
art. 314 cod. proc. pen.
riferimento alla colpa grave che "abbia dato o concorso a darvi causa" (ingiusta detenzione)
L'art.314, relativo all'indennizzo per ingiusta detenzione, ha una formulazione più ampia: è sufficiente che la colpa grave abbia concorso a dare causa alla detenzione per escludere l'indennizzo; dunque l'ambito di esclusione è meno restrittivo rispetto all'art.643.
art. 571 cod. proc. pen. (testo 1930, citato per confronto)
antica formulazione che richiedeva la colpa grave che "ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario"
La norma storica mostrava una soglia più ampia per escludere la riparazione; il confronto evidenzia l'interpretazione restrittiva attuale dell'art.643 rispetto alla disciplina anteriore.
Massime di principio
- Per ottenere la riparazione per errore giudiziario (art.643) è necessario dimostrare che non vi sia stata una colpa grave che abbia effettivamente dato causa all'errore; una semplice concorrenza di colpa non è sufficiente per escludere la riparazione.
- La mancata impugnazione di una sentenza può integrare colpa grave solo se il giudice valuta che tale omissione abbia concretamente e direttamente determinato l'errore giudiziario; il giudice deve accertare la responsabilità dell'inerzia (imputabile all'imputato o alla difesa tecnica) e il nesso causale con l'errore.
- L'esistenza di prove sopravvenute o di elementi non acquisiti nel processo originario (anche se la loro mancata acquisizione dipendeva da negligenza processuale) può giustificare la revisione della sentenza; la valutazione della riparazione deve tenere conto della provenienza e rilevanza di tali prove.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente perché ritiene che la condotta del ricorrente abbia 'dato causa' all'errore, valutando atti processuali (es. appello tardivo, istanze dichiarate inammissibili) e distinguendo gli errori della difesa tecnica dall'inerzia dell'imputato.
- In situazioni simili è opportuno documentare e provare l'effettiva causa dell'errore (es. indagini incomplete, prove sopravvenute, comportamento del curatore) e chiarire se l'omissione processuale sia imputabile all'imputato o a ragioni estranee alla sua volontà.
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