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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31075/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 nei confronti di un contribuente, contestando l'omessa indicazione nel quadro RW di investimenti e attività finanziarie detenute all'estero. L'accertamento derivava da verifiche della Guardia di Finanza avviate sulla base di informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale con l'amministrazione fiscale francese, riferite alla c.d. lista Falciani, dalle quali risultava la titolarità di conti presso HSBC Private Bank di Ginevra e disponibilità finanziarie per circa 1.287.946,63 euro. Poiché non era stata individuata la fonte dei redditi prodotti da tali somme, l'Ufficio aveva presunto la loro fruttuosità applicando il tasso BCE e aveva qualificato il rendimento come reddito di capitale, con recupero di IRPEF, interessi e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l'appello annullando l'avviso. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sul monitoraggio fiscale e delle fonti convenzionali/internazionali, sostenendo l'erroneità della CTR nell'affermare l'inutilizzabilità della documentazione proveniente dalla lista Falciani; 2) violazione delle norme che disciplinano la presunzione di fruttuosità delle disponibilità estere e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, ratione temporis, le somme detenute all'estero in Paesi a fiscalità privilegiata erano assistite da presunzioni legali o comunque da presunzioni semplici idonee a fondare l'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ribadito l'utilizzabilità, nel procedimento tributario, dei dati e delle informazioni provenienti dalla c.d. lista Falciani e, più in generale, la possibilità di fondare l'accertamento fiscale su elementi indiziari anche atipici o acquisiti in forme non rituali, salvo i casi di specifica inutilizzabilità prevista dalla legge o di lesione di diritti fondamentali. Ha inoltre affermato che, in tema di disponibilità finanziarie occultate all'estero, la prova dei redditi non dichiarati può essere fornita anche mediante una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, senza necessità di una pluralità di indizi concordanti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78

    Richiamato come base della presunzione legale di fruttuosità delle disponibilità finanziarie detenute all'estero; la Corte precisa però che, nel caso concreto, tale disciplina non era applicabile ratione temporis, restando comunque possibile la prova tramite presunzioni semplici.

  • legge 3 agosto 2009, n. 102

    Norma di conversione del d.l. n. 78/2009 richiamata insieme alla disciplina della presunzione legale.

  • art. 6 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    Norma del monitoraggio fiscale richiamata dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento e della disciplina delle disponibilità estere.

  • legge 4 agosto 1990, n. 227

    Norma di conversione del d.l. n. 167/1990 richiamata nel motivo di ricorso.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Richiamata quale base della cooperazione informativa internazionale che ha consentito l'acquisizione dei dati bancari esteri utilizzati nell'accertamento.

  • art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato insieme alle norme sulla cooperazione internazionale e sull'accertamento tributario.

  • art. 27 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    Richiamato quale fonte convenzionale della collaborazione tra autorità fiscali italiana e francese.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova può essere fornita anche mediante una sola presunzione semplice grave e precisa.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Citato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato per il procedimento camerale di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono utilizzabili, ai fini dell'accertamento, anche dati e documenti acquisiti tramite cooperazione internazionale o in forme non rituali, purché non esista una specifica previsione di inutilizzabilità o non siano violati diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • Le informazioni contenute in liste bancarie estere possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la pretesa fiscale se il compendio probatorio è specifico e riferibile al contribuente; il giudice di merito deve valutarne la gravità, precisione e concordanza.
  • La prova dei redditi non dichiarati detenuti occultamente all'estero può essere raggiunta non solo mediante presunzioni legali eventualmente previste dalla normativa speciale, ma anche attraverso una sola presunzione semplice, purché grave e precisa; la concordanza assume rilievo solo quando gli indizi siano più di uno.
  • La scorretta valutazione dei presupposti e dei criteri legali di inferenza presuntiva integra un errore di diritto sindacabile in cassazione, e non un mero apprezzamento di fatto insindacabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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