Cassazione Civile, Ordinanza n. 32852/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta dall'agente della riscossione, che chiedeva l'ammissione di crediti iscritti a ruolo oltre i limiti inizialmente riconosciuti dal giudice delegato. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione: per alcune cartelle aveva ritenuto provata l'interruzione della prescrizione tramite notifica della cartella e successivo avviso di intimazione; per un'altra cartella aveva invece confermato l'esclusione per prescrizione, osservando che il credito era già prescritto al momento della notificazione della cartella; per ulteriori cartelle aveva ritenuto la prova insufficiente. Con il ricorso per cassazione, l'agente della riscossione deduceva, da un lato, violazione di norme del d.P.R. n. 602/1973, del d.lgs. n. 112/1999 e del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella di pagamento, se non impugnata nei termini dal debitore quando era in bonis, diventa definitiva e preclude al curatore o al giudice fallimentare di rilevare la prescrizione già maturata prima della notifica; dall'altro, denunciava un vizio di motivazione. Il fallimento intimato non svolgeva difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Siracusa in diversa composizione. La Corte ha affermato che, se la cartella di pagamento è stata notificata al debitore in bonis e non è stata da questi impugnata, il credito in essa riportato si consolida prima del fallimento e non è più contestabile dal curatore invocando una prescrizione anteriore alla notifica. Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto verificare preliminarmente se il credito fosse divenuto incontestabile per mancata impugnazione della cartella da parte del debitore prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3; primo comma, n. 4 e n. 5
viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge e vizio di motivazione
d.P.R. n. 602/1973, artt. 87 e 88
sono invocati dalla ricorrente per sostenere la definitività della cartella non impugnata e l'incontestabilità del credito
d.lgs. n. 112/1999, art. 33
richiamato insieme alle norme sulla riscossione per sostenere la tesi della consolidazione del credito
d.lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 19
richiamati a sostegno della pretesa di definitiva formazione del titolo non impugnato
L. fallimentare / procedura fallimentare
la Corte applica il principio per cui il curatore non può opporre fatti estintivi o impeditivi anteriori alla notificazione della cartella se questa era stata notificata al debitore in bonis e non impugnata
Massime di principio
- La cartella di pagamento ritualmente notificata al debitore quando era ancora in bonis, se non impugnata nei termini, consolida il credito in essa indicato e ne preclude la contestazione successiva in sede concorsuale per fatti estintivi o impeditivi anteriori alla notifica.
- In sede di verifica del passivo, il giudice deve accertare preliminarmente se il credito portato dalla cartella sia già divenuto incontestabile per effetto della mancata impugnazione da parte del debitore prima del fallimento; solo in difetto di tale consolidamento può essere esaminata l'eccezione di prescrizione anteriore.
- La dichiarazione di fallimento non rimette in discussione, di regola, la definitività del credito già formatasi per mancata opposizione alla cartella notificata al debitore, salvo il caso in cui il fallimento intervenga mentre è ancora pendente il termine per proporre impugnazione, ipotesi nella quale il termine non decorre utilmente nei confronti della massa.
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