Sentenza n. 574/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento della nota prot. 1167 del 28.7.2025, acquisita in pari data al protocollo comunale (n. 0007427), con la quale la società CGS ha negato l'accesso agli atti di cui alla richiesta comunale in data 22.7.2025 (prot. 0007116) non sussistendo - a suo avviso - "interesse qualificato di codesto Ente in relazione alla motivazione sottesa alla richiesta formulata"; nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente alla ostensione degli atti come richiesti con la citata nota e per la condanna della società resistente alla esibizione e rilascio di copia di tutta la documentazione oggetto dell'istanza in parola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai registri di carico e scarico dei rifiuti e ai MUD annuali del gestore per gli anni 2020-2025
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune ha chiesto, sulla base di una relazione tecnica concernente il possibile contributo di ristoro ambientale spettante all'ente, l'accesso ai registri di carico e scarico dei rifiuti e ai MUD annuali del gestore. La società ha negato l'accesso ritenendo insussistente un interesse qualificato, poiché il contributo spetterebbe soltanto ai Comuni sede di impianti per il trattamento di rifiuti urbani gestiti da soggetti affidatari, presupposti che, secondo la resistente, non ricorrerebbero nel caso concreto. Il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, del regolamento regionale n. 8/2012, della l.r. n. 4/2007, del d.lgs. n. 175/2016, dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, nonché degli artt. 24, 97 e 113 Cost. Ha sostenuto che l'interesse all'accesso non richiede la previa dimostrazione della fondatezza del diritto sostanziale sottostante e che i documenti richiesti erano indispensabili per verificare l'esistenza e quantificare il contributo di ristoro ambientale. La resistente ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, assumendo che il diniego si fondasse su due autonome ragioni, delle quali il Comune avrebbe contestato soltanto una, e ha comunque sostenuto l'infondatezza della domanda per la natura industriale dell'impianto e dei rifiuti trattati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che il Comune aveva contestato entrambe le ragioni poste a fondamento del diniego: sia la natura dei rifiuti trattati, sia l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti. Nel merito, il Collegio ha precisato che il giudizio sull'accesso non è la sede per stabilire se il contributo di ristoro ambientale spetti effettivamente al Comune, trattandosi di una questione relativa al bene della vita sottostante e non oggetto del giudizio. Ai fini dell'accesso è sufficiente un interesse concreto, diretto e attuale, anche difensivo, alla conoscenza di documenti dal cui esame possa emergere la spettanza del beneficio e la sua quantificazione. Poiché la documentazione richiesta era indispensabile per tale verifica, il TAR ha annullato il diniego e ordinato alla società l'esibizione di tutti gli atti e documenti richiesti. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
situazione giuridicamente rilevante e interesse concreto, diretto e attuale all'accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato quando la conoscenza dei documenti sia concretamente collegata alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; non occorre che sia già dimostrata la fondatezza del diritto sostanziale o dell'interesse sottostante.
regolamento regionale Campania n. 8/2012
La disciplina regionale è stata invocata in relazione ai presupposti del possibile contributo di ristoro ambientale, ma il TAR non ne ha definito l'effettiva applicabilità o la spettanza del contributo.
l.r. Campania n. 4/2007
La disciplina regionale è stata richiamata con riguardo al servizio integrato dei rifiuti e all'affidamento del servizio; la sua concreta applicazione è rimasta estranea al giudizio sull'accesso.
d.lgs. n. 175/2016
Richiamato dal ricorrente, senza che il TAR ne abbia svolto una specifica interpretazione decisiva.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela dell'accesso e alla possibilità di verificare la spettanza del contributo.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
art. 113 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale contro il diniego di accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso ai documenti amministrativi, l'amministrazione o il soggetto detentore non può negare l'ostensione sulla base della sola contestazione della fondatezza del diritto sostanziale cui l'istante intende accedere: la spettanza del bene della vita è questione distinta e successiva rispetto alla verifica dell'interesse all'accesso.
- Sussiste un interesse concreto, diretto e attuale all'accesso quando i documenti richiesti siano indispensabili per verificare l'esistenza, i presupposti o la quantificazione di una possibile utilità giuridica, anche se tale utilità non è ancora stata definitivamente accertata.
- Il giudice chiamato a esaminare l'impugnazione di un diniego di accesso deve verificare il collegamento tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente rilevante dell'istante, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante.
- Quando il diniego di accesso è fondato su più autonome ragioni, il ricorso è ammissibile se l'istante contesta entrambe le rationes decidendi poste a base del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →