Cassazione Penale, Ordinanza n. 24899/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione di appello che lo aveva condannato per una rapina, contestando un preteso vizio di motivazione quanto al riconoscimento operato dalla persona offesa. La difesa sosteneva, in sostanza, che la prova dell'identificazione fosse stata erroneamente valutata e che il quadro probatorio dovesse essere ricostruito in modo diverso. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano reiterative di censure già disattese dai giudici di merito e, soprattutto, miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. Le censure, pur prospettate come travisamento della prova, venivano qualificate come travisamento del fatto, perché non indicavano specifici travisamenti di emergenze processuali decisive ma solo una lettura alternativa del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse lineare e coerente, avendo valorizzato l'identificazione fotografica dell'imputato e il riconoscimento immediato da parte della persona offesa al momento della rapina, elemento ulteriormente corroborato dal fatto che l'imputato era già autore di precedenti delitti della stessa specie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso che propone censure di merito, volte a una rivalutazione del compendio probatorio e non a denunciare specifici vizi deducibili in cassazione, è inammissibile.
art. 606 c.p.p.
Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova lettura delle prove né la contestazione del ragionamento probatorio se non nei limiti del vizio di motivazione effettivo e dello specifico travisamento di elementi decisivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una diversa ricostruzione del fatto mediante rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova richiede che il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato probatorio oggettivamente diverso da quello reale; non basta prospettare una lettura alternativa degli stessi elementi istruttori.
- Le doglianze che si limitano a contestare l'attendibilità o la portata del riconoscimento della persona offesa, senza indicare specifici travisamenti decisivi, non sono scrutinabili in cassazione.
- Quando la motivazione di merito è logica e coerente, il ricorso che mira soltanto a sostituire alla valutazione del giudice una diversa valutazione difensiva è inammissibile.
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