Sentenza del 07/07/2015 n. 3052 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Accertamento basato su verifiche di conti correnti bancari - Onere della prova in capo all'Amministrazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l’accertamento IRPEF basato sui versamenti e prelevamenti risultanti dai conti correnti, sostenendo che l’Amministrazione dovesse dimostrare la diretta correlazione tra tali movimentazioni e una specifica attività produttiva di reddito. La regola applicata, invece, pone sul contribuente l’onere di dimostrare che le somme movimentate sono già state considerate nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranee a fonti di reddito imponibili.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. In base alla presunzione legale prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, sia i versamenti sia i prelevamenti bancari possono essere imputati a ricavi imponibili senza che l’Amministrazione debba provare la loro correlazione con una specifica attività d’impresa. Spetta al contribuente fornire una prova analitica e concreta della natura non imponibile delle movimentazioni o della loro inclusione nella dichiarazione. In mancanza, le somme sono considerate imponibili e possono derivare anche le relative sanzioni.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973
Sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari del contribuente vanno imputati a ricavi conseguiti dal medesimo, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione dei redditi.
La norma stabilisce una presunzione legale relativa: le movimentazioni bancarie sono considerate fiscalmente rilevanti salvo prova contraria del contribuente. Trattandosi di presunzione prevista dalla legge, non è necessario che l’Amministrazione dimostri i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
Art. 2729 del codice civile
Requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici.
Tali requisiti non devono essere autonomamente dimostrati quando la presunzione deriva direttamente dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, perché la rilevanza presuntiva delle movimentazioni bancarie è già stabilita dalla legge.
Massime di principio
- In caso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l’Amministrazione non deve necessariamente provare il collegamento di ogni singola operazione con una specifica attività produttiva di reddito.
- Il contribuente deve fornire una spiegazione concreta, documentata e riferita alle singole movimentazioni, dimostrando che le somme sono non imponibili, già dichiarate, provenienti da fonti irrilevanti fiscalmente o comunque estranee all’attività produttiva di reddito.
- La semplice contestazione dell’accertamento, una spiegazione generica o la mera indicazione della natura personale delle somme, senza adeguata documentazione, può non essere sufficiente a superare la presunzione legale.
- Se la prova contraria non viene fornita, i versamenti e i prelevamenti possono essere recuperati a tassazione e possono essere applicate le sanzioni conseguenti.
- La presunzione opera nei limiti previsti dalla disciplina applicabile al soggetto e al periodo d’imposta; pertanto, in una controversia concreta, occorre verificare la tipologia di contribuente, la natura delle operazioni, la documentazione disponibile e l’eventuale evoluzione normativa o giurisprudenziale.
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