Cassazione Penale, Sentenza n. 22713/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Petrelli aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena con sentenza del 16/10/2012, divenuta irrevocabile il 19/03/2015. Con ordinanza del 18/07/2022 il Tribunale di Catanzaro, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava quel beneficio richiamando l'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., in quanto entro il quinquennio dall'irrevocabilità la ricorrente aveva riportato una condanna (23/12/2014, Corte d'appello di Catanzaro) per delitti commessi anteriormente alla concessione e la pena cumulata superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Il difensore ha impugnato sostenendo violazioni di norme sostanziali e processuali e carenza di motivazione, invocando anche la disciplina dell'art. 164 cod. pen.; la Procura generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), ritenendo corretta la revoca operata dal Tribunale ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., perché la successiva condanna per reati anteriori, intervenuta entro il quinquennio dall'irrevocabilità, ha fatto superare il limite di cui all'art. 163. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
Consente la revoca della sospensione condizionale quando, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, il condannato ha riportato nuova condanna per delitti commessi anteriormente e la pena cumulata supera i limiti dell'art. 163
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena entro i quali può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale; il superamento di tali limiti, per effetto della cumulazione, può rendere legittima la revoca
art. 164 cod. pen.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Vieta la seconda concessione del beneficio quando la pena cumulata supera i limiti di cui all'art. 163; la giurisprudenza distingue la revoca per violazione di questa norma (ipotesi del giudice della cognizione) dalla revoca ex art. 168, primo comma, n. 2
art. 665 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione penale; richiamata come riferimento procedurale per la revoca del beneficio
art. 666 cod. proc. pen.
Rilevante per la competenza e la disciplina dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione; utilizzata a fondamento procedurale della revoca
art. 674 cod. proc. pen.
Si riferisce ai poteri del giudice dell'esecuzione in ordine all'applicazione e alla revoca di benefici relativi all'esecuzione della pena
art. 111 Cost.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta carenza di motivazione e all'esigenza di un giusto processo; la Corte non ha ritenuto fondata la deduzione
art. 654 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente in materia di motivazione degli atti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata ai fini della revoca
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso quando ne ricorrono i presupposti; applicato per motivare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e può disporre somme a favore della Cassa delle ammende; applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Principio di diritto richiamato in relazione alla possibile colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando l'applicazione di sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- La sospensione condizionale può essere revocata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, quando entro cinque anni dall'irrevocabilità emergono condanne successive per reati anteriormente commessi e la pena cumulata supera il limite di cui all'art. 163.
- La revoca prevista dall'art. 168(3) per presunta illegittima concessione (violazione dell'art. 164, quarto comma) è fattispecie distinta: essa riguarda l'ipotesi in cui il beneficio sia stato accordato nonostante cause ostative note al giudice della cognizione; se invece la nuova condanna interviene entro il quinquennio la revoca può fondarsi su art. 168, primo comma, n. 2.
- In valutazioni analoghe è essenziale accertare la temporalità dei reati (se anteriormente commessi rispetto alla sentenza che ha concesso il beneficio) e il momento di irrevocabilità della sentenza originaria.
- Ricorsi che non prospettano errori giuridici o di fatto chiari e motivati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna per spese e ammenda quando sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Prima di impugnare è opportuno documentare con precisione perché la revoca sarebbe illegittima (es. prova che la successiva condanna non riguarda reati anteriori o che la cumulazione non supera il limite), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
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