Cassazione Penale, Sentenza n. 15862/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa deducendo: 1) difetto di procedibilità per mancata legittimazione della querelante, sostenendo che la perdita patrimoniale sarebbe ricaduta sulla figlia della querelante che materialmente aveva versato la somma; 2) mancata valutazione e applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse in linea di continuità con quella di primo grado (cd. "doppia conforme"), per cui le censure che ripropongono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non sono fondate su questioni di diritto specifiche. Sul merito, la Corte ha confermato che la querelante è risultata sia destinataria degli artifici truffaldini sia soggetto che ha subito la perdita patrimoniale, nonostante la somma fosse stata materialmente versata dalla figlia (prestito per eseguire la dazione); pertanto la legittimazione della querelante è stata ritenuta valida. Quanto all'art. 131-bis, la Corte d'appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto per le modalità della condotta, l'entità del pregiudizio e la non occasionalità dell'azione. Per questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità è stata invocata dal ricorrente ma ritenuta inapplicabile: i giudici di merito hanno escluso la tenuità alla luce delle modalità della condotta, dell'entità del danno e della non occasionalità dell'azione.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare una somma in favore della Cassa delle ammende (equo determinato in euro 3.000) a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello si uniforma nella motivazione a quella di primo grado ("doppia conforme"), le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili in Cassazione; il ricorso deve invece mirare a questioni di diritto specifiche e confrontarsi con la motivazione congiunta.
- In materia di truffa, la legittimazione a proporre querela può spettare sia al soggetto indotto in errore sia al soggetto che ha subito la diminuzione patrimoniale; se il giudice accerta che la querelante è stata sia raggirata sia patrimonialmente danneggiata, la querela è procedibile anche se il pagamento è stato materialmente effettuato da un terzo (es. un familiare) a titolo di prestito o esecuzione dell'atto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta, dell'entità del danno e dell'occasionalità; la mera affermazione della esiguità del danno non è sufficiente se la condotta e le conseguenze non risultano compatibili con la tenuità.
- In Cassazione non è consentito ribaltare valutazioni probatorie o chiedere un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito; le doglianze devono individuare violazioni di legge o vizi di motivazione specifici.
- La presentazione di un ricorso manifestamente inammissibile o infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre ricorso.
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