Cassazione Penale, Sentenza n. 43938/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso del Procuratore generale volto a censurare l'esclusione dell'aggravante del "metodo mafioso" rispetto al fatto relativo al capo 21 (trasporto/esportazione e reimportazione di circa 11 kg di cocaina). Ricorsi degli imputati: Kercuku contestava omissione di pronuncia sull'impugnazione della sentenza di primo grado e vari vizi motivazionali sul riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990), sul diniego delle attenuanti (art. 114 e art. 62-bis c.p.), sulla determinazione della pena-base e sulla confisca di immobili; Magnoli deduceva difetto di giurisdizione (condotte svolte in Francia), vizio di motivazione sulla colpevolezza e chiedeva la riqualificazione in favoreggiamento reale (art. 379 c.p.); Sgrò impugnava il riconoscimento dell'aggravante per aver agevolato il latitante Morgante (finalità agevolativa mafiosa), il riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Kercuku è stato accolto limitatamente a un vizio formale: la Corte d'appello non aveva risposto a specifici motivi d'appello relativi alla sua responsabilità; la sentenza è stata annullata nei suoi confronti e il processo è stato rinviato al giudice di merito per integrare la motivazione e, se del caso, riesaminare la confisca con motivazione supplementare. Gli ulteriori motivi di Kercuku sono stati assorbiti in ragione dell'annullamento su responsabilità. Il ricorso di Magnoli è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza su tutte le censure (giurisdizione, colpevolezza, riqualificazione) ed egli è stato condannato alle spese e a una somma di euro 3.000 per la cassa delle ammende. Il ricorso di Sgrò è stato respinto in tutte le sue censure: la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sul riconoscimento della finalità agevolativa mafiosa in relazione al reato di procurata inosservanza di pena per Morgante, congrua la valutazione sull'ingente quantità nonostante la "droga parlata" e legittimo il diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma quadro sui delitti in materia di stupefacenti: applicata per ricostruire le condotte (vendita, trasporto, esportazione e reimportazione) e per esaminare se le diverse azioni costituiscano unico reato ovvero reati plurimi in concorso, valutando continuità cronologica, oggettiva e soggettiva.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Aggravante per l'ingente quantità: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di sequestro, la "droga parlata" (dichiarazioni degli imputati) possa fornire prova logica e stringente della quantità quando le intercettazioni siano chiaramente informative e coerenti; pertanto la circostanza aggravante è stata confermata per il carico valutato superiore alla soglia convenzionale.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di cassazione: la doglianza su illogicità motivazionale del Procuratore generale è stata ritenuta inammissibile perché in realtà attaccava la valutazione di merito delle prove, materia non devoluta a questa Corte salvo illogicità manifesta.
Codice penale, art. 114
Attenuante della partecipazione di minima importanza: la Corte ha richiamato la necessità di motivazione puntuale per il suo riconoscimento e ha ritenuto che le censure difensive non dimostrassero in modo convincente un ruolo meramente minimale di Kercuku.
Codice penale, art. 62-bis
Attenuanti generiche: il diniego va motivato e, se adeguatamente spiegato in relazione al comportamento processuale e alla gravità, non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità; la Corte ha considerato congrua la valutazione del merito.
Codice penale, art. 379
Favoreggiamento reale: la Corte ha ricordato i criteri di distinzione tra condotte successive costituenti un unico reato e condotte ontologicamente, cronologicamente e psicologicamente distinte che possono integrare reati differenti; la riqualificazione richiesta non è stata accolta.
Codice penale, art. 240-bis
Confisca per sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio: la decisione richiama l'onere del pubblico ministero di provare la sproporzione con rigore e la presunzione iuris tantum spetta all'imputato per dimostrare la lecita provenienza; la Corte ha indicato la necessità di motivazione più approfondita sulla confisca per Kercuku.
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze delle inammissibilità dei ricorsi: obbligo di condanna alle spese e, in caso di manifesta infondatezza, fissazione di una somma a favore della cassa delle ammende (applicata a Magnoli).
Massime di principio
- Il vizio di "illogicità" della motivazione censurabile in Cassazione è solo quello manifesto: le divergenze sulla valutazione delle prove tra giudici di merito e la scelta tra versioni contrastanti sono in genere inammissibili salvo evidenti salti logici.
- Per il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" occorre motivazione che colleghi la presenza o l'intervento di soggetti mafiosi a una reale e percepibile coartazione o adozione di metodi intimidatori; la sola presenza di esponenti mafiosi non basta senza elementi che dimostrino partecipazione attiva o pressione intimidatoria.
- Nel caso di "droga parlata" (assenza di sequestro), la prova della natura e della quantità può essere desunta dalle dichiarazioni intercettate ma richiede un ragionamento logico-stringente: affermazioni coerenti e ripetute degli imputati possono costituire base sufficiente se non smentite da elementi concreti.
- La confisca per sproporzione ex art. 240-bis richiede prova rigorosa da parte del pubblico ministero; la presunzione d'illecito accumulo è iuris tantum e l'imputato può superarla con allegazioni specifiche e verificabili sulla provenienza lecita dei beni.
- In casi transnazionali, la giurisdizione italiana in concorso di persone è configurabile se nel territorio nazionale si è svolta una frazione significativa e collegabile della condotta complessiva anche se altre frazioni si sono svolte all'estero.
- La riqualificazione di condotte successive nella stessa partita di droga come un unico reato richiede continuità materiale, cronologica e soggettiva; se le condotte sono distinte sul piano ontologico e temporale e sono imputabili a soggetti diversi, possono integrare reati autonomi.
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