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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10515/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale da una proprietaria confinante, che chiedeva la rimozione di alcuni manufatti realizzati dalle vicine in violazione delle distanze legali dal confine e tra fabbricati, oltre al risarcimento del danno. Le convenute si opponevano e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva, per usucapione, delle aree occupate e il diritto di mantenere una gronda nella collocazione esistente. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, accoglieva in parte l'impugnazione della proprietaria attrice, condannando le attuali ricorrenti alla restituzione di due particelle, previa rimozione delle costruzioni ivi realizzate. In cassazione le soccombenti proponevano ricorso con tre motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto, perché la Corte definisce il giudizio in rito per improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., avendo rilevato che, nonostante la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, nel fascicolo era depositata solo una copia autentica della decisione priva della relata di notifica, con impossibilità di verificare la tempestività/ritualità del deposito. La Corte esclude anche l'applicazione dell'esenzione dal deposito della copia notificata, perché l'intervallo tra pubblicazione della sentenza d'appello e notifica del ricorso era superiore al termine breve.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso non era assistito dal deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la sola produzione di una copia autentica priva della relata non consentiva di controllare la dichiarazione della parte circa l'avvenuta notificazione della sentenza. La Corte ha inoltre escluso che operasse il principio giurisprudenziale che attenua tale onere quando il ricorso è notificato prima della scadenza del termine breve, poiché nel caso concreto il ricorso era stato notificato oltre tale termine. Nulla è stato disposto per le spese, non avendo l'intimata svolto difese nel giudizio di legittimità. È stato dato atto, infine, della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non comporta incompatibilità del consigliere che l'ha formulata nel collegio chiamato a decidere la causa, perché non ha natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione in camera di consiglio successiva alla richiesta della parte non costituisce una fase autonoma distinta del giudizio di cassazione.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Non ricorre una causa di incompatibilità del magistrato che ha formulato la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    La precedente formulazione della proposta non determina astensione o incompatibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la parte dichiari che la sentenza è stata notificata e non sia possibile verificarne la tempestività.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione del ricorso in rito, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiari che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, perché tale adempimento consente alla Corte di verificare la ritualità e la tempestività dell'impugnazione.
  • La mancata produzione della copia notificata della sentenza determina improcedibilità del ricorso se non è comunque possibile controllare, dagli atti, la correttezza della dichiarazione sulla notificazione.
  • L'esenzione dal deposito della copia notificata opera solo quando il ricorso per cassazione sia proposto prima della scadenza del termine breve; se il ricorso è notificato oltre tale termine, l'onere di deposito resta fermo.
  • La proposta di definizione accelerata formulata ex art. 380-bis c.p.c. non rende incompatibile il consigliere che l'ha resa a far parte del collegio decisorio del successivo giudizio camerale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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