Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio emise un avviso di accertamento per l'anno 2006 nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di stiro, recuperando a tassazione 40.000 euro di costi ritenuti non imputabili perché relativi, secondo l'Agenzia, a fatture inesistenti emesse da una ditta operante in attività affine. Il contribuente impugnò l'atto e ottenne accoglimento in primo grado e in appello: la CTR ritenne provato il reale svolgimento delle operazioni sulla base di una scrittura privata tra le ditte, delle visure camerali, della regolarità delle fatture e dei pagamenti e della circostanza che entrambe operassero presso la sede del committente. L'Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla fattura e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR addossato all'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni; 2) violazione delle norme fiscali sulla deducibilità/detraibilità e dell'art. 2697 c.c., ribadendo che, una volta offerti elementi indiziari seri, l'onere probatorio passa al contribuente; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per erronea valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente/travisamento degli atti e decisione su un thema decidendum diverso; 5) violazione dell'art. 53 Cost. e delle norme tributarie e codicistiche richiamate, per la ritenuta illegittimità del recupero limitato ai costi senza corrispondente rettifica dei ricavi. La Corte ha preliminarmente escluso la sospensione/estinzione del giudizio ex L. n. 197/2022 per mancata produzione della documentazione richiesta nei termini.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte e ha rinviato la causa alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito ha erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente sulla base della sola esistenza di fatture, di una scrittura privata e della regolarità formale dei pagamenti, mentre, in presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti forniti dall'Amministrazione, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La richiesta di sospensione del processo è stata ritenuta non accoglibile per mancato deposito della documentazione richiesta entro il termine di legge.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
È stata esclusa l'estinzione del giudizio in assenza degli adempimenti necessari previsti dalla disciplina della definizione agevolata.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
Norma richiamata per la disciplina applicabile alla sospensione/estinzione del processo in relazione alla definizione agevolata.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina della fatturazione e alla prova delle operazioni IVA.
art. 2797 c.c.
Richiamato nel ricorso; dal testo emerge un richiamo testuale, ma non una specifica interpretazione autonoma della Corte.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al riparto dell'onere probatorio in materia fiscale.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione IVA e prova dell'effettività delle operazioni.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, quando l'Amministrazione fornisce indizi gravi, precisi e concordanti di operazioni inesistenti, spetta al contribuente provare la reale esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione/deduzione.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per la valutazione degli indizi: la CTR ha errato nel ritenere superato il quadro presuntivo dell'Ufficio con elementi non sufficientemente rigorosi.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita motivazione apparente/travisamento degli atti, motivo poi assorbito.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel motivo di nullità per asserita ultrapetizione e cattivo governo delle prove, motivo poi assorbito.
art. 53 Cost.
Richiamato nel motivo finale del ricorso; il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.
Massime di principio
- In materia di IVA e imposte sui redditi, se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione grava sul contribuente.
- La mera esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o l'avvenuto pagamento non sono, di per sé, prove sufficienti dell'effettività delle operazioni quando tali documenti siano compatibili con operazioni fittizie e facilmente falsificabili.
- Il giudice di merito non può ritenere superato il quadro indiziario dell'Ufficio sulla base di elementi meramente formali o con argomentazioni non idonee a dimostrare in modo concreto lo svolgimento delle prestazioni contestate.
- Quando i motivi di ricorso che investono il nucleo decisivo della controversia sono accolti, restano assorbite le censure ulteriori che attengono a profili subordinati o consequenziali della decisione impugnata.
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