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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12023/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio emise un avviso di accertamento per l'anno 2006 nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di stiro, recuperando a tassazione 40.000 euro di costi ritenuti non imputabili perché relativi, secondo l'Agenzia, a fatture inesistenti emesse da una ditta operante in attività affine. Il contribuente impugnò l'atto e ottenne accoglimento in primo grado e in appello: la CTR ritenne provato il reale svolgimento delle operazioni sulla base di una scrittura privata tra le ditte, delle visure camerali, della regolarità delle fatture e dei pagamenti e della circostanza che entrambe operassero presso la sede del committente. L'Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla fattura e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR addossato all'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni; 2) violazione delle norme fiscali sulla deducibilità/detraibilità e dell'art. 2697 c.c., ribadendo che, una volta offerti elementi indiziari seri, l'onere probatorio passa al contribuente; 3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per erronea valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente/travisamento degli atti e decisione su un thema decidendum diverso; 5) violazione dell'art. 53 Cost. e delle norme tributarie e codicistiche richiamate, per la ritenuta illegittimità del recupero limitato ai costi senza corrispondente rettifica dei ricavi. La Corte ha preliminarmente escluso la sospensione/estinzione del giudizio ex L. n. 197/2022 per mancata produzione della documentazione richiesta nei termini.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte e ha rinviato la causa alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito ha erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente sulla base della sola esistenza di fatture, di una scrittura privata e della regolarità formale dei pagamenti, mentre, in presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti forniti dall'Amministrazione, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La richiesta di sospensione del processo è stata ritenuta non accoglibile per mancato deposito della documentazione richiesta entro il termine di legge.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    È stata esclusa l'estinzione del giudizio in assenza degli adempimenti necessari previsti dalla disciplina della definizione agevolata.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34

    Norma richiamata per la disciplina applicabile alla sospensione/estinzione del processo in relazione alla definizione agevolata.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina della fatturazione e alla prova delle operazioni IVA.

  • art. 2797 c.c.

    Richiamato nel ricorso; dal testo emerge un richiamo testuale, ma non una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al riparto dell'onere probatorio in materia fiscale.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in tema di detrazione IVA e prova dell'effettività delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, quando l'Amministrazione fornisce indizi gravi, precisi e concordanti di operazioni inesistenti, spetta al contribuente provare la reale esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione/deduzione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per la valutazione degli indizi: la CTR ha errato nel ritenere superato il quadro presuntivo dell'Ufficio con elementi non sufficientemente rigorosi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita motivazione apparente/travisamento degli atti, motivo poi assorbito.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di nullità per asserita ultrapetizione e cattivo governo delle prove, motivo poi assorbito.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo finale del ricorso; il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • In materia di IVA e imposte sui redditi, se l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione grava sul contribuente.
  • La mera esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili o l'avvenuto pagamento non sono, di per sé, prove sufficienti dell'effettività delle operazioni quando tali documenti siano compatibili con operazioni fittizie e facilmente falsificabili.
  • Il giudice di merito non può ritenere superato il quadro indiziario dell'Ufficio sulla base di elementi meramente formali o con argomentazioni non idonee a dimostrare in modo concreto lo svolgimento delle prestazioni contestate.
  • Quando i motivi di ricorso che investono il nucleo decisivo della controversia sono accolti, restano assorbite le censure ulteriori che attengono a profili subordinati o consequenziali della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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