Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2595/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del decreto di rigetto del ricorso gerarchico prot. n. 4112/163 del 09.12.2025, proposto avverso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Kabul che ha disposto il ritiro del passaporto italiano nei confronti del minore -OMISSIS-; con richiesta nel merito di: “- accogliere il presente ricorso, - annullare il decreto di rigetto del ricorso gerarchico prot. n. 4112/163 del 09.12.2025, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, - accertare e dichiarare la cittadinanza italiana del minore -OMISSIS--OMISSIS-ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), L. 91/1992; per l’effetto, - ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di dare piena esecuzione alla decisione, riconoscendo la cittadinanza italiana del minore e trasmettendo la documentazione anagrafica al Comune italiano competente per la trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile;”

Giustizia amministrativa202600468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di rigetto del ricorso gerarchico contro il ritiro del passaporto italiano disposto dall'Ambasciata d'Italia a Kabul, con domanda di accertamento della cittadinanza italiana del minore

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Kabul che aveva disposto il ritiro del passaporto italiano del minore, assumendo il disconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento della cittadinanza italiana del minore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), l. 91/1992, con conseguente ordine al Ministero di riconoscere la cittadinanza e trasmettere la documentazione al Comune competente. La controversia sostanziale riguardava l'accertamento della data di nascita del minore e della data di acquisizione della cittadinanza italiana da parte del padre.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha qualificato il ritiro del passaporto come atto vincolato e meramente consequenziale rispetto al disconoscimento della cittadinanza, privo di margini di discrezionalità. La controversia riguarda quindi direttamente lo status civitatis e una posizione di diritto soggettivo, non un interesse legittimo. La materia non è attratta dalla giurisdizione esclusiva amministrativa prevista dall'art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a. Inoltre, il giudice amministrativo non può svolgere gli accertamenti pregiudiziali sullo stato e sulla capacità delle persone, riservati al giudice ordinario dall'art. 8, comma 2, c.p.a. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. a), l. 91/1992

    Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis del minore; la decisione non esamina nel merito la spettanza della cittadinanza.

  • art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a.

    La controversia sul ritiro del passaporto, quale atto vincolato consequenziale al disconoscimento della cittadinanza, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista da questa disposizione.

  • art. 8, comma 2, c.p.a.

    Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone …

    Gli accertamenti sullo status civitatis, centrali nella controversia, sono riservati al giudice ordinario e non possono essere svolti dal giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia sul ritiro del passaporto disposto in via vincolata e meramente consequenziale al disconoscimento della cittadinanza riguarda direttamente lo status civitatis e, quindi, una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Il ritiro del passaporto fondato sul disconoscimento della cittadinanza non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a., quando l'amministrazione non esercita margini di discrezionalità ma si limita ad adottare un atto consequenziale.
  • Il giudice amministrativo non può decidere, neppure in via pregiudiziale, le questioni concernenti lo stato delle persone, inclusa la cittadinanza, essendo tali questioni riservate al giudice ordinario dall'art. 8, comma 2, c.p.a.
  • Quando una controversia proposta davanti al giudice amministrativo appartiene alla giurisdizione ordinaria, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.