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Sentenza

Sentenza n. 424/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 5002 del 2024.

Giustizia amministrativa202502550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 5002 del 2024, relativa al diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 5002 del 2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il giudicato era stato notificato via PEC all’amministrazione debitrice in forma esecutiva. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale ordinario era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa richiamata in motivazione, prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della parte, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto il TAR ne ha accertato il decorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e l’amministrazione non abbia provveduto alla sua esecuzione.
  • Prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine assegnato e nominare un commissario ad acta, con potere sostitutivo attivabile su richiesta della parte.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente intimata non impedisce l’accoglimento del ricorso quando la fondatezza dell’inadempimento emerga dalla documentazione prodotta e dal giudicato da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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