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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33939/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace di Massa che lo aveva condannato a 4.000 euro di multa per minaccia. Secondo la ricostruzione di merito, al pronto soccorso, dopo aver rifiutato un prelievo venoso e preteso di restare a dormire in ospedale o di essere accompagnato a casa in taxi, aveva rivolto al medico la frase: «Lo giuro su mia madre e sui miei nipoti che ti faccio saltare in aria pur di chiamare tutta la Calabria», riferita dal sanitario e confermata da un’infermiera presente. Con il primo motivo la difesa ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiedendo l’assoluzione: ha contestato che fosse stata adeguatamente valutata l’idoneità intimidatoria della frase nel contesto concreto, richiamando lo stato di alterazione dell’imputato, il luogo relativamente protetto in cui si trovava la persona offesa e l’assurdità del male prospettato. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge nella determinazione della pena: la pena base di 2.400 euro superava il massimo edittale di 1.032 euro previsto per la fattispecie e la pena era stata ulteriormente aumentata, fino a 4.000 euro, per una recidiva non formalmente contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo manifestamente infondate le critiche motivazionali. La frase, per il suo tenore e per le circostanze dell’episodio, era potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale del destinatario; per la configurabilità della minaccia non occorre provare un effettivo turbamento psichico. Il contesto sanitario doveva essere valutato insieme agli altri elementi del fatto, ma non rendeva di per sé inoffensiva la condotta. La Corte ha invece accolto il secondo motivo: la pena base di 2.400 euro eccedeva il massimo di 1.032 euro applicabile ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 274/2000 e l’aumento per recidiva non era consentito, perché la recidiva non era stata formalmente contestata. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando per un nuovo giudizio sul punto a un altro giudice dell’Ufficio del Giudice di pace di Massa; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Occorre peraltro ricordare che in tema di minaccia non è richiesta la dimostrazione dell’effettivo turbamento psichico della persona offesa, essendo il reato di pericolo (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819 – 02) ed è sufficiente ai fini della sua integrazione che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima.

    La minaccia è reato di pericolo: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, senza che debba provarsi un effettivo turbamento psichico.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Premesso che non si verte nel caso del ricorso per saltum dal momento che la pronuncia del giudice di pace che ha pronunciato condanna per reato punito con la sola pena pecuniaria, senza statuizione risarcitoria – come nel caso di specie in cui la persona offesa non era costituita parte civile - non è appellabile ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, e che pertanto possono farsi valere anche i motivi di cui alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen., si osserva che tuttavia i vizi motivazionali esposti col primo motivo di ricorso sono manifestamente insussistenti.

    Quando la condanna del Giudice di pace riguarda un reato punito con la sola pena pecuniaria e non contiene statuizioni risarcitorie, ed è quindi non appellabile, il ricorso per cassazione può dedurre anche i vizi di motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Premesso che non si verte nel caso del ricorso per saltum dal momento che la pronuncia del giudice di pace che ha pronunciato condanna per reato punito con la sola pena pecuniaria, senza statuizione risarcitoria – come nel caso di specie in cui la persona offesa non era costituita parte civile - non è appellabile ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, e che pertanto possono farsi valere anche i motivi di cui alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen., si osserva che tuttavia i vizi motivazionali esposti col primo motivo di ricorso sono manifestamente insussistenti.

    La pronuncia del Giudice di pace di condanna per un reato punito con la sola pena pecuniaria, priva di statuizioni risarcitorie quando la persona offesa non è costituita parte civile, non è appellabile.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Tuttavia, il massimo edittale previsto dall’art. 612 cod. pen. – cui va fatto riferimento ai sensi dell’art. 52, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000 - è pari a 1.032 euro di multa e la recidiva non era computabile, non essendo stata oggetto di formale contestazione.

    Per determinare la pena per il reato di minaccia giudicato dal Giudice di pace va considerato il massimo edittale di 1.032 euro di multa; non è computabile una recidiva che non sia stata formalmente contestata.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    In sentenza la pena base è stata determinata in 2.400 euro di multa, quindi aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen. “all’esito dell’esame del Casellario Giudiziale”. Tuttavia, il massimo edittale previsto dall’art. 612 cod. pen. – cui va fatto riferimento ai sensi dell’art. 52, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000 - è pari a 1.032 euro di multa e la recidiva non era computabile, non essendo stata oggetto di formale contestazione.

    L’aumento di pena per recidiva non può essere applicato quando la recidiva non è stata formalmente contestata.

  • art. 623 c.p.p.

    Nel caso di specie, il ricorso per Cassazione è, come già sopra detto, l'unico rimedio consentito, di tal che non si verifica l'ipotesi di ricorso per saltum, che avrebbe reso applicabile analogicamente l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (con conseguente determinazione del giudice di rinvio nel tribunale in composizione monocratica quale giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ex art. 309 del d.lgs. n. 274 del 2000), sicché il giudice di rinvio va identificato, ex art. 623 cod. proc. pen., in altro giudice dell'Ufficio del giudice di pace di Massa.

    Quando il ricorso per cassazione è l’unico rimedio consentito e non si tratta di ricorso per saltum, il rinvio dopo l’annullamento va disposto a un altro giudice dell’Ufficio del Giudice di pace competente, secondo l’art. 623 c.p.p.

Massime di principio

  • La minaccia è un reato di pericolo: non occorre dimostrare l’effettivo turbamento psichico della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a incidere sulla sua libertà morale.
  • La portata offensiva della minaccia va valutata considerando il contesto concreto in cui la frase è stata pronunciata e gli elementi complessivi dell’episodio; il luogo o la qualità professionale del destinatario non determinano, da soli, né l’offensività né l’inoffensività della condotta.
  • La condanna del Giudice di pace per un reato punito con la sola pena pecuniaria, senza statuizioni risarcitorie quando la persona offesa non è costituita parte civile, non è appellabile; contro tale pronuncia possono essere dedotti in cassazione anche i vizi di motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Nel giudizio davanti al Giudice di pace, il massimo edittale della multa previsto per la minaccia è di 1.032 euro; la recidiva non può essere computata ai fini dell’aumento della pena se non è stata formalmente contestata.
  • Se la cassazione è l’unico rimedio consentito e non ricorre un’impugnazione per saltum, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto a un altro giudice del medesimo Ufficio del Giudice di pace.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiRecidiva

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