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Sentenza

Sentenza n. 8160/2026 - Roma, Sezione 1

per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale da ritardata assunzione, con riferimento al concorso pubblicato sul Portale InPA in data 5 aprile 202, per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Giustizia amministrativa202505911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: diniego degli effetti economici retroattivi dell’assunzione e rettifica dei precedenti provvedimenti assunzionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di personale dell’Area funzionari del Ministero della giustizia, conseguendo inizialmente un punteggio complessivo che la collocava tra gli idonei non vincitori. Dopo avere segnalato un errore nella dichiarazione del diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, la Commissione ha ricalcolato il punteggio dei titoli, ricollocandola in graduatoria e disponendone l’assunzione con decorrenza giuridica ed economica dal 28 giugno 2024. La presa di servizio è avvenuta il 17 dicembre 2024. Successivamente, con provvedimento del 21 gennaio 2025, l’amministrazione ha rettificato i precedenti atti, mantenendo la decorrenza giuridica retroattiva ma escludendo gli effetti economici per il periodo anteriore all’effettiva immissione in servizio, con eventuale recupero delle somme già corrisposte. La ricorrente ha chiesto il risarcimento, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno da ritardata assunzione, quantificato in euro 8.054,12 oltre interessi e ulteriore somma da liquidarsi equitativamente. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della domanda. Il giudice ha esaminato, in particolare, la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento del 21 gennaio 2025, la condotta della ricorrente e l’imputabilità del ritardo all’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. In primo luogo, ha ritenuto che il pregiudizio lamentato derivasse causalmente dal provvedimento del 21 gennaio 2025, divenuto inoppugnabile perché non tempestivamente impugnato. In applicazione dell’art. 30, comma 3, c.p.a., il risarcimento deve essere escluso quando il danno avrebbe potuto essere evitato mediante l’ordinaria diligenza e l’utilizzo degli strumenti di tutela disponibili. La ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare l’atto lesivo e, se necessario, chiederne la sospensione cautelare. In secondo luogo, il TAR ha rilevato che il ritardo nella conclusione della procedura non era imputabile all’amministrazione, essendo dipeso da adempimenti tecnici necessari — trasmissione e validazione del verbale di ricalcolo del punteggio — resi necessari anche dall’errore dichiarativo della candidata. Dopo il verbale del 20 novembre 2024, l’amministrazione ha completato gli adempimenti e convocato la ricorrente per la presa di servizio del 17 dicembre 2024 in tempi ritenuti ragionevoli. Quanto alla rettifica del provvedimento assunzionale, il giudice ha ritenuto legittimo il mantenimento della decorrenza giuridica retroattiva, utile anche ai fini della futura stabilizzazione, ma ha escluso la possibilità di riconoscere effetti economici per un periodo nel quale non era stata resa la prestazione lavorativa, in assenza del sinallagma contrattuale. La rettifica è stata quindi considerata un legittimo esercizio dell’autotutela, adottato entro un termine ragionevole. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La ricorrente ha fondato la domanda risarcitoria sulla responsabilità extracontrattuale per il danno asseritamente derivante dalla ritardata assunzione.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno; il giudice non ha proceduto alla liquidazione perché ha respinto la domanda risarcitoria.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

    Il risarcimento è escluso quando il danneggiato avrebbe potuto evitare il pregiudizio mediante l’ordinaria diligenza, anche impugnando tempestivamente l’atto amministrativo lesivo e chiedendone la sospensione cautelare.

  • decreto-legge n. 19/2024

    Richiamato con riguardo al requisito temporale utile per la futura stabilizzazione, che giustificava il riconoscimento retroattivo degli effetti giuridici dell’assunzione, ma non degli effetti economici in assenza di prestazione lavorativa.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione deve essere esclusa, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., quando il danno lamentato avrebbe potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza mediante la tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo lesivo e, ove necessario, la richiesta di tutela cautelare.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell’atto da cui derivano gli effetti pregiudizievoli non determina automaticamente l’inammissibilità della domanda risarcitoria, ma impone al giudice di valutare la condotta del danneggiato e può condurre all’esclusione del risarcimento per violazione dell’obbligo di evitare il danno con gli strumenti di tutela disponibili.
  • In un rapporto di lavoro pubblico, la decorrenza giuridica retroattiva dell’assunzione può essere riconosciuta per produrre effetti collegati alla posizione giuridica del dipendente, ma il riconoscimento della retribuzione per il periodo anteriore all’effettiva presa di servizio richiede la concreta esecuzione della prestazione lavorativa, in ragione del carattere sinallagmatico del rapporto.
  • È legittima la rettifica in autotutela di un provvedimento assunzionale che abbia riconosciuto retroattivamente effetti economici non dovuti in assenza di prestazione lavorativa, purché siano mantenuti gli effetti giuridici eventualmente necessari e l’intervento sia adottato entro un termine ragionevole.
  • Non sussiste responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per il ritardo nella conclusione di una procedura concorsuale quando il ritardo dipenda da adempimenti tecnici necessari per verificare e validare un ricalcolo del punteggio resosi necessario anche per un errore dichiarativo del candidato e la procedura sia completata in tempi ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDanno da provvedimento illegittimoAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PA

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