Cassazione Civile, Ordinanza n. 14731/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF e sanzioni, in relazione alla detenzione all'estero di ingenti disponibilità finanziarie su conti situati in Paesi a fiscalità privilegiata e alla mancata compilazione del quadro RW, con successivo rimpatrio di parte delle somme tramite scudi fiscali. L'Ufficio aveva ricondotto tali disponibilità al meccanismo fraudolento emerso in sede penale, nel quale erano coinvolte alcune società e altri soggetti, e aveva contestato al contribuente la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo inconferente la censura e valorizzando la sentenza penale di patteggiamento e l'avvenuto pagamento del debito tributario per le altre annualità e per le società operative. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente/perplessa, ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello aveva deciso su un tema diverso da quello oggetto dell'atto impugnato: non già la tassazione di utili extra-bilancio, ma la disponibilità all'estero di attività non dichiarate e la correlata violazione del monitoraggio fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la sentenza della CTR aveva effettivamente sviluppato una motivazione centrata sul presupposto dell'inesistenza di ulteriori pretese tributarie rispetto alle imposte evase e pagate nell'ambito della frode societaria, mentre l'oggetto dell'atto di contestazione era la detenzione all'estero di attività non dichiarate e la mancata compilazione del quadro RW, tema distinto e autonomo rispetto alla distribuzione di utili extra-bilancio. Ne ha tratto la conclusione che la CTR aveva omesso di esaminare il thema decidendum effettivo, con motivazione non idonea a sorreggere la decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché proceda a nuovo esame anche alla luce delle difese del contribuente; la Corte ha inoltre riconosciuto, in via preliminare, la tempestività del ricorso dell'Agenzia, applicando la sospensione dei termini ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018.
Norme richiamate
art. 12 Statuto del contribuente
Richiamato dal contribuente come vizio procedimentale dell'atto, ma non decisivo ai fini della pronuncia di legittimità.
art. 7 Statuto del contribuente
Invocato dal contribuente in relazione al difetto di motivazione dell'atto di contestazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal contribuente quale parametro sull'onere della prova nel giudizio tributario.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La violazione di tale norma è stata dedotta come indice di motivazione apparente della sentenza tributaria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato a supporto della censura di nullità per pronuncia su tema diverso da quello devoluto al giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione opera in via generale e incondizionata per le controversie definibili, senza che sia necessario un previo spatium deliberandi della parte privata sulla scelta di aderire alla definizione della lite.
Massime di principio
- In materia tributaria, il giudice non può fondare la decisione su una questione diversa da quella oggetto dell'atto impositivo e del thema decidendum devoluto, pena motivazione apparente e nullità della sentenza.
- La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice in relazione al fatto controverso realmente dedotto in giudizio.
- La contestazione relativa alla detenzione all'estero di attività non dichiarate e alla violazione del monitoraggio fiscale va valutata autonomamente rispetto alle vicende penali o alla distribuzione di utili extra-bilancio, che possono costituire solo un contesto fattuale ma non sostituire l'oggetto dell'accertamento.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili opera automaticamente nei limiti temporali stabiliti dalla legge, senza condizionamenti ulteriori legati alla scelta della parte di aderire alla definizione agevolata.
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