Sentenza n. 916/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto l’archiviazione della domanda di trasferimento temporaneo ex art. 33, co. 5 legge 05/02/1992 n. 104, presentata da -OMISSIS- in data 07/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della nuova domanda di trasferimento temporaneo ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione della domanda di trasferimento temporaneo presentata il 7 ottobre 2025, deducendo la violazione dell'art. 2 Cost., dell'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 33, commi 3 e 5, della l. n. 104/1992 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. L'amministrazione aveva archiviato l'istanza perché era ancora pendente il contenzioso relativo a precedenti dinieghi e perché nulla sarebbe mutato rispetto alla situazione già valutata. Il ricorrente ha dedotto, invece, che nel frattempo erano cambiati sia i bisogni assistenziali della familiare, il cui stato patologico si era aggravato, sia la situazione familiare personale, anche in ragione del riconoscimento al ricorrente di una condizione di handicap grave; inoltre, la scopertura dell'organico presso il Comando di appartenenza era diminuita dal 14,49% all'11,35%.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto illegittima la motivazione fondata sulla pendenza del precedente contenzioso, poiché tale pendenza non impedisce la presentazione di una nuova istanza, soprattutto quando siano dedotti mutamenti delle circostanze di fatto da valutare con riferimento al momento della nuova domanda. È stata inoltre ritenuta insussistente l'affermazione secondo cui nulla sarebbe cambiato: il ricorrente aveva puntualmente allegato modifiche sia delle esigenze assistenziali e familiari sia della situazione organizzativa dell'ufficio, senza che tali elementi fossero menzionati nel provvedimento o contestati dall'amministrazione. Il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di discrezionalità nel bilanciare le esigenze personali del dipendente con quelle organizzative dell'amministrazione, ma ha stabilito che tale bilanciamento deve essere concreto e adeguatamente motivato. Nel caso esaminato il bilanciamento è mancato, essendo stata presupposta un'invarianza della situazione di fatto non risultante dagli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33, commi 3 e 5, l. n. 104/1992
La domanda di trasferimento temporaneo per esigenze di assistenza familiare deve essere valutata considerando concretamente le esigenze assistenziali e le ragioni organizzative dell'amministrazione esistenti al momento della domanda.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento deve motivare in modo coerente con la situazione di fatto concretamente esaminata; non è sufficiente affermare che nulla sia mutato quando siano stati dedotti e non contestati specifici mutamenti.
art. 2 Cost.
art. 26 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Massime di principio
- La pendenza di un precedente contenzioso relativo a un diniego di trasferimento non impedisce al dipendente di presentare una nuova istanza, che deve essere autonomamente valutata dall'amministrazione con riferimento alla situazione esistente al momento della nuova domanda.
- Quando il richiedente deduce specifici mutamenti delle esigenze personali o familiari e della situazione organizzativa dell'amministrazione, il provvedimento che definisce la nuova istanza non può limitarsi ad affermare che nulla è cambiato senza esaminare e motivare su tali circostanze.
- Nel procedimento di trasferimento per esigenze assistenziali l'amministrazione conserva un potere discrezionale di bilanciamento tra le esigenze del dipendente e quelle organizzative dell'ufficio, ma il bilanciamento deve essere concreto, attuale e adeguatamente motivato.
- È illegittimo il diniego fondato su una presunta invarianza delle condizioni di fatto quando il mutamento della situazione sia puntualmente dedotto dall'interessato e non sia contestato o valutato dall'amministrazione.
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