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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39546/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Peluso impugna la condanna per peculato d'uso e per arbitraria utilizzazione a fine di profitto di prestazioni lavorative del personale della pubblica sicurezza. Contesta che la Corte d'appello abbia riformato ingiustamente l'assoluzione di primo grado senza la motivazione "rafforzata" richiesta, valutando erroneamente come non istituzionali i frequenti incontri con dirigenti degli uffici di Trento (definiti dalla difesa come briefing istituzionali), e fondando la condanna su elementi irrilevanti quali la scelta dell'alloggio e la presunta violazione del d.P.C.M. 25/09/2014. Denuncia inoltre travisamento delle prove, mancanza del dolo richiesto, inesistenza di danno economico o funzionale significativo per l'Amministrazione, e contestazione del quantum della confisca per costi non effettivamente sostenuti dall'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello e assolvendo Peluso con la formula "perché il fatto non sussiste". Ha ritenuto che gli incontri a Trento costituissero attività istituzionale, che l'uso connesso delle autovetture e degli autisti non abbia determinato un'apprezzabile offesa economica o funzionale e non abbia prodotto l'interversione del possesso richiesta per il peculato. Ne consegue anche la revoca della confisca e la restituzione dei beni.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il peculato mira all'abuso della disponibilità di beni pubblici da parte del funzionario e alla loro destinazione a profitto privato. La Corte precisa che non integra il reato l'uso connesso della cosa per finalità private e istituzionali quando non derivi un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale e non si verifichi l'interversione del possesso.

  • art. 78 legge 1/4/1981 n. 121

    Sanziona l'utilizzo arbitrario delle prestazioni lavorative del personale di pubblica sicurezza per realizzare un profitto. La Corte ha ritenuto l'elemento offensivo non sussistente perché l'attività degli autisti era rimasta nell'ambito delle funzioni istituzionali e non ha prodotto profitto né danno apprezzabile.

  • art. 3 d.P.C.M. 25/09/2014

    l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio"; "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di (...) concedere l'uso delle autovetture di servizio (...) con modalità che ne consentano l'uso per finalità diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo.

    La norma vieta l'uso delle vetture di servizio per il tragitto abitazione-lavoro. Tuttavia la Corte ha ritenuto che, pur essendo il tenore normativo chiaro, nel caso concreto la stretta connessione tra alloggio e uffici e lo svolgersi di compiti istituzionali durante gli incontri escludevano la concreta interversione della destinazione del bene; pertanto il divieto non si traduceva automaticamente in responsabilità penale per peculato.

  • art. 322-ter cod. pen. (confisca)

    La confisca applicata in relazione al reato è stata revocata perché la condanna è stata annullata; la Corte osserva implicitamente che la misura patrimoniale deve riflettere l'effettivo pregiudizio economico sopportato dall'Amministrazione.

  • d.lgs. n. 334/2000 e d.lgs. n. 95/2017 (organizzazione del lavoro nella Polizia di Stato)

    Rilevate dalla difesa come disciplina che riconosce autonomia organizzativa ai dirigenti, la Corte considera comunque i fatti concreti (frequenti incontri e funzioni svolte) per valutare la natura istituzionale degli spostamenti, senza ritenere che l'autonomia organizzativa giustifichi un uso illecito dei beni.

Massime di principio

  • L'uso misto (privato e istituzionale) di beni o prestazioni pubbliche integra il peculato solo se si verifica un'effettiva interversione del possesso o un apprezzabile pregiudizio economico o funzionale per l'Amministrazione.
  • La sola violazione di norme amministrative o di un d.P.C.M. (es. divieto di uso per tragitto abitazione-lavoro) non determina automaticamente responsabilità penale se dall'uso non deriva appropriazione o danno significativo.
  • Nel giudizio di appello che riformi un'assoluzione è necessaria una motivazione adeguata e puntuale; tuttavia la Cassazione valuta anche la congruità della ricostruzione fattuale rispetto alle prove e al quadro normativo.
  • L'elemento soggettivo (dolo) va valutato con attenzione: la presenza di comportamenti documentati, ordini di servizio, uso della divisa e l'assenza di precedente distolto dalla destinazione possono indicare la mancata volontà di appropriarsi del bene.
  • La confisca o la misura patrimoniale deve essere proporzionale al danno effettivamente subito dall'ente; costi non effettivamente sostenuti dall'Amministrazione non giustificano la misura nella loro totalità.

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