Sentenza n. 11765/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47802 presentata in data 4 dicembre 2025 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 4 dicembre 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto che l'Amministrazione non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto dalla disciplina generale e speciale applicabile, quantificato in complessivi 120 giorni, considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e quello successivo di tre mesi per l'adozione del provvedimento di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente a decidere sulla domanda di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine massimo di quattro mesi, pari a 120 giorni, senza che il Ministero avesse provveduto. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; unitamente al termine per la verifica documentale, il termine complessivo può giungere a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero competente come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, l'obbligo di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare a quattro mesi.
- La scadenza del termine procedimentale senza una decisione espressa integra il silenzio-inadempimento, anche quando l'amministrazione si sia costituita in giudizio senza fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'adozione del provvedimento finale.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
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