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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02513/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di due clienti, di azioni illiquide della Banca Popolare di Bari tramite la banca intermediaria, nell'ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria in regime di consulenza. In primo grado era stata respinta la domanda dei clienti volta a ottenere la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione del rapporto e il risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva poi confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i clienti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF, art. 28 Regolamento Intermediari e artt. 1175, 1374, 1375 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto sufficiente la mera consegna di documenti standardizzati e rivolti al pubblico; 2) violazione delle norme sul conflitto di interessi, lamentando che la banca avesse ritenuto sufficiente la sola indicazione del conflitto nelle schede di adesione; 3) violazione della disciplina di adeguatezza/suitability, per avere la Corte ritenuto gli acquisti coerenti col profilo di rischio e fondata la valutazione sulle risposte al questionario di profilatura; 4) omesso/erroneo esame di prove testimoniali, di registrazioni audio e di documenti, con vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 5) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d'ufficio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice motivato il rigetto della richiesta di CTU sul profilo di rischio dei clienti e sulla liquidabilità dei titoli. La Suprema Corte ha ritenuto che i primi tre motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, fossero in realtà censure di merito sulla valutazione delle prove e dunque inammissibili; ha considerato inammissibile anche il quarto motivo, perché mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; ha ritenuto infine inammissibile il quinto, osservando che la CTU è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha inoltre condiviso la proposta di definizione accelerata e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi, pur rubricati come violazioni di legge, contestavano in realtà l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello in tema di adeguatezza dell'investimento, sufficienza dell'informativa resa dall'intermediario e gestione del conflitto di interessi; tali censure, perché dirette a sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio, non sono scrutinabili in cassazione come errori di diritto. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché pretendeva un diverso bilanciamento degli elementi probatori, attività riservata al giudice di merito; il quinto è stato reputato inammissibile in quanto la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica deducente è discrezionale. Conseguentemente, la Corte ha confermato la soccombenza dei ricorrenti, li ha condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso

  • art. 21, comma 1, T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

    richiamato dai ricorrenti per contestare la sufficienza e specificità dell'informativa resa dall'intermediario

  • art. 23, comma 6, T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sugli obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 21, comma 1-bis, T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

    richiamato per contestare le misure adottate in presenza di conflitto di interessi

  • art. 28 Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007

    richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi informativi e, secondo la Corte, non violato poiché la censura investiva l'accertamento di fatto

  • art. 29, comma 1, lett. i), Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007

    richiamato nel motivo sul conflitto di interessi

  • artt. 39 e 40 Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007

    richiamati per la valutazione di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio

  • artt. 1175, 1374, 1375 c.c.

    richiamati come canoni di correttezza e buona fede nella prestazione dell'informazione e nella gestione del rapporto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso omesso esame delle prove e delle registrazioni audio

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto vizio di omessa motivazione sul rigetto della CTU

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei primi tre motivi; la Corte ribadisce che la violazione di legge è diversa dalla contestazione della ricognizione del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    rubrica del quinto motivo, relativo al preteso vizio di motivazione/ultra o extra petizione sul rigetto della CTU

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    rubrica del quarto motivo; la Corte ricorda che il controllo di legittimità non consente il riesame del merito probatorio

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato dalla Corte nella condanna conseguente alla soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato implicitamente nella statuizione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e la valutazione delle prove.
  • L'intermediario che fornisca informazioni su un'operazione finanziaria non viola, di per sé, gli obblighi informativi se il giudice di merito accerta in fatto che l'informativa resa, letta congiuntamente alla documentazione e ai colloqui avvenuti, era chiara, specifica ed esaustiva rispetto alle caratteristiche e ai rischi dell'investimento.
  • La valutazione di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio del cliente è questione di fatto riservata al giudice del merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle risposte ai questionari di profilatura o degli altri dati istruttori.
  • In materia di conflitto di interessi dell'intermediario, rileva che il cliente sia stato informato del conflitto e abbia prestato il consenso all'operazione, secondo l'accertamento di fatto del giudice di merito; la censura che miri a negare tale accertamento è inammissibile in sede di legittimità.
  • La scelta di ammettere o negare una consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non integra, di regola, vizio denunciabile in cassazione se motivata dall'adeguatezza del materiale probatorio già acquisito.
  • Il vizio di omesso esame di elementi probatori è configurabile solo se i fatti non valutati avrebbero con certezza e non solo con mera probabilità potuto sovvertire la decisione; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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