Cassazione Penale, Sentenza n. 27816/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'istanza di riesame avverso la sospensione dall'esercizio delle funzioni disposta dal GIP per gravi indizi di reato (artt. 81, comma 2, 110, 319-ter, 416-bis.1 c.p.), in particolare per l'accusa secondo cui, quale Comandante del Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro, il Formoso avrebbe asservito la sua funzione, in cambio di utilità, agli interessi privati dei titolari della Eurobitume nel corso di una verifica fiscale; il ricorso in cassazione denunciava violazione di norme di rito (art. 627 c.p.p.) e carenze/illogicità della motivazione, nonché la mancata considerazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il difensore ha trasmesso, con la sottoscrizione del ricorrente, una dichiarazione di rinuncia motivata dal fatto che il GIP aveva revocato la misura interdittiva il 14.6.2024. Per effetto della sopravvenuta mancanza di interesse la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Procura Generale aveva invece chiesto l'annullamento con rinvio ma la domanda è risultata assorbita dalla rinuncia
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato nel capo di imputazione come circostanza aggravante connessa agli altri reati contestati; usato per descrivere il quadro indiziario che aveva giustificato la misura interdittiva
art. 110 c.p.
Richiamato nel capo di imputazione per concorso di persone nel reato; indicato nel quadro degli addebiti a carico del ricorrente
art. 319-ter c.p.
Norma sulla corruzione in atti giudiziari o pubblici ufficiali: indicata come reato per cui il ricorrente era gravemente indiziato e che aveva giustificato la sospensione dall'esercizio delle funzioni
art. 416-bis c.p., comma 1
Richiamato nel capo di imputazione per profili di collegamento con organizzazione di tipo mafioso; parte dell'insieme delle contestazioni che hanno determinato l'adozione della misura interdittiva
art. 627 c.p.p.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione del Tribunale: la Corte ha rilevato che, per effetto della rinuncia e della sopravvenuta mancanza di interesse, non è possibile procedere alla valutazione della questione di merito sollevata con riferimento a questa norma
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede l'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato: la Corte, richiamando la giurisprudenza, ha affermato che la sopravvenuta mancanza di interesse esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria e la condanna alle spese
Giurisprudenza (Sez. U., n. 11803/2020 e riferimenti precedenti: Sez. U. n. 7/1997; SS.UU. n. 10/1995)
Richiamata come principio secondo cui, se sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né applicazione dell'ammenda: principio operativo nel caso concreto
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, viene meno l'interesse alla pronuncia (ad esempio per revoca della misura impugnata), il ricorrente può rinunciare al ricorso e la Corte dichiarerà l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
- La sopravvenuta mancanza di interesse esclude normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
- La Corte di cassazione tende a non entrare nel merito di questioni sostanziali o di motivazione se il procedimento è divenuto nel frattempo privo di oggetto; la decisione rimane procedurale e non risolve le censure di merito
- Nel valutare esigenze cautelari (es. per l'interdizione dall'esercizio di funzioni) è rilevante l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione: in caso di revoca della misura da parte del GIP, l'interesse del ricorrente alla pronuncia può venire meno
- In situazioni analoghe, il difensore deve valutare tempestivamente se chiedere la revoca della misura e, qualora questa venga ottenuta, considerare la rinuncia al gravame per evitare costi e rischi processuali non necessari
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