Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27816/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l'istanza di riesame avverso la sospensione dall'esercizio delle funzioni disposta dal GIP per gravi indizi di reato (artt. 81, comma 2, 110, 319-ter, 416-bis.1 c.p.), in particolare per l'accusa secondo cui, quale Comandante del Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro, il Formoso avrebbe asservito la sua funzione, in cambio di utilità, agli interessi privati dei titolari della Eurobitume nel corso di una verifica fiscale; il ricorso in cassazione denunciava violazione di norme di rito (art. 627 c.p.p.) e carenze/illogicità della motivazione, nonché la mancata considerazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il difensore ha trasmesso, con la sottoscrizione del ricorrente, una dichiarazione di rinuncia motivata dal fatto che il GIP aveva revocato la misura interdittiva il 14.6.2024. Per effetto della sopravvenuta mancanza di interesse la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Procura Generale aveva invece chiesto l'annullamento con rinvio ma la domanda è risultata assorbita dalla rinuncia

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione come circostanza aggravante connessa agli altri reati contestati; usato per descrivere il quadro indiziario che aveva giustificato la misura interdittiva

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione per concorso di persone nel reato; indicato nel quadro degli addebiti a carico del ricorrente

  • art. 319-ter c.p.

    Norma sulla corruzione in atti giudiziari o pubblici ufficiali: indicata come reato per cui il ricorrente era gravemente indiziato e che aveva giustificato la sospensione dall'esercizio delle funzioni

  • art. 416-bis c.p., comma 1

    Richiamato nel capo di imputazione per profili di collegamento con organizzazione di tipo mafioso; parte dell'insieme delle contestazioni che hanno determinato l'adozione della misura interdittiva

  • art. 627 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione del Tribunale: la Corte ha rilevato che, per effetto della rinuncia e della sopravvenuta mancanza di interesse, non è possibile procedere alla valutazione della questione di merito sollevata con riferimento a questa norma

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede l'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato: la Corte, richiamando la giurisprudenza, ha affermato che la sopravvenuta mancanza di interesse esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria e la condanna alle spese

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 11803/2020 e riferimenti precedenti: Sez. U. n. 7/1997; SS.UU. n. 10/1995)

    Richiamata come principio secondo cui, se sopravviene il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né applicazione dell'ammenda: principio operativo nel caso concreto

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, viene meno l'interesse alla pronuncia (ad esempio per revoca della misura impugnata), il ricorrente può rinunciare al ricorso e la Corte dichiarerà l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
  • La sopravvenuta mancanza di interesse esclude normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
  • La Corte di cassazione tende a non entrare nel merito di questioni sostanziali o di motivazione se il procedimento è divenuto nel frattempo privo di oggetto; la decisione rimane procedurale e non risolve le censure di merito
  • Nel valutare esigenze cautelari (es. per l'interdizione dall'esercizio di funzioni) è rilevante l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione: in caso di revoca della misura da parte del GIP, l'interesse del ricorrente alla pronuncia può venire meno
  • In situazioni analoghe, il difensore deve valutare tempestivamente se chiedere la revoca della misura e, qualora questa venga ottenuta, considerare la rinuncia al gravame per evitare costi e rischi processuali non necessari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.