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Ordinanza

Ordinanza n. 2125/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che inibisce l'attività musicale per superamento dei limiti acustici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 9 del 5 febbraio 2026, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL e dell'art. 9 della legge quadro n. 447/1995, con la quale è stata inibita l'attività della propria accademia musicale per il superamento dei limiti acustici. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di ricorso articolati, poiché il giudizio è stato rinviato per l'espletamento di un incombente istruttorio. Dalla precedente ordinanza istruttoria emerge la necessità di verificare le opere realizzate nell'immobile dopo il rilevamento fonometrico del 21 giugno 2024 e i loro effetti sul rumore prodotto dagli impianti di amplificazione, in particolare quanto all'eventuale mancato superamento del limite differenziale diurno previsto dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, misurato presso l'abitazione della controinteressata.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né i motivi di annullamento. Preso atto dell'impossibilità, per giustificati motivi, del verificatore precedentemente nominato, ha designato quale nuovo organismo verificatore un professore associato della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, autorizzandolo, ove necessario, a delegare altro docente dotato della necessaria competenza. La verificazione dovrà accertare la natura e consistenza delle opere realizzate dopo il rilievo fonometrico del 21 giugno 2024 e gli effetti di tali opere sull'eventuale superamento del limite differenziale diurno relativo alla diffusione musicale. Il verificatore dovrà garantire il contraddittorio, dando avviso alle parti e agli eventuali consulenti con almeno tre giorni di anticipo, potrà acquisire la documentazione necessaria e utilizzare il mezzo proprio alle condizioni indicate nell'ordinanza. La relazione conclusiva dovrà essere depositata digitalmente entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. È stato disposto a carico della ricorrente il versamento di un acconto di euro 1.000 per compenso e spese della verificazione, salva eventuale rifusione all'esito favorevole del giudizio. L'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Sono richiamati quali basi normative dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata; il TAR non ne ha ancora valutato nel merito la legittimità.

  • art. 9 l. 447/1995

    È richiamato nell'ordinanza impugnata quale fondamento dell'intervento inibitorio in materia di inquinamento acustico; il TAR non ha ancora deciso sulla sua corretta applicazione.

  • art. 4 DPCM 14/11/1997

    Individua il limite differenziale diurno di zona la cui eventuale violazione deve essere verificata mediante rilevazioni presso l'abitazione della controinteressata.

  • art. 15 l. 836/1973

    il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso

    Disciplina, nel provvedimento, le condizioni per l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio del verificatore e il relativo rimborso delle spese di viaggio.

  • art. 8 l. 417/1978

    È richiamato quale disposizione modificativa del criterio di rimborso previsto dall'art. 15 della legge n. 836/1973.

  • art. 71, comma 2, D.P.R. 115/2002

    È richiamato con riguardo al termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze del verificatore.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede specifici accertamenti tecnici sui fatti rilevanti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione e rinviare la trattazione cautelare all'esito dell'incombente, senza anticipare la decisione sui motivi di ricorso.
  • La verificazione deve essere svolta nel contraddittorio delle parti: il verificatore deve comunicare con congruo anticipo l'inizio delle operazioni e consentire la partecipazione delle parti e dei consulenti eventualmente nominati.
  • In una controversia relativa all'inibizione di un'attività musicale per asserito inquinamento acustico, la verifica tecnica può riguardare sia le opere realizzate dopo il precedente rilievo fonometrico sia l'incidenza di tali opere sul superamento del limite differenziale diurno, misurato presso l'abitazione del soggetto esposto.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgentiIstruttoria processuale
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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