Sentenza n. 4801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione di una sopraelevazione abusiva priva di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguarda l'impugnazione di un'ingiunzione di demolizione relativa a una sopraelevazione di circa 50 mq, composta da tre camere e un bagno, realizzata senza titolo edilizio. In primo grado erano stati dedotti, tra l'altro, la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto assoluto di motivazione e l'assenza di un interesse pubblico concreto alla demolizione. Il TAR aveva dichiarato inammissibili alcune censure nuove introdotte con memoria non notificata e con intervento ad adiuvandum, e aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 21-octies l. 241/1990, sostenendo che l'omessa comunicazione di avvio avrebbe dovuto determinare l'illegittimità dell'ordine e che precedenti procedimenti amministrativi relativi alla copertura dell'edificio avrebbero potuto condurre a un esito diverso; 2) error in iudicando e difetto assoluto di motivazione della sentenza, per non avere adeguatamente giustificato la natura vincolata dell'atto e l'assenza di un obbligo di motivazione sull'interesse pubblico; 3) omessa pronuncia sul pregiudizio che la demolizione della parte abusiva avrebbe arrecato alla struttura legittima sottostante, con richiesta di CTU per accertare l'idoneità statica e le conseguenze della demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello. Quanto all'omessa comunicazione di avvio, ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: la violazione procedimentale non comporta l'annullabilità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in quanto l'ordine di demolizione di un'opera abusiva e priva di titolo è espressione di attività vincolata. Quanto ai profili motivazionali, ha ribadito che l'ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, concrete e attuali, ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata, né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Tale principio opera anche quando la demolizione sia disposta a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, quando il titolare attuale non sia l'autore dell'abuso o quando il trasferimento non abbia finalità elusive; il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva. La motivazione dell'ingiunzione è stata ritenuta comunque sufficiente a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'eventuale impossibilità materiale di demolire senza pregiudicare parti legittime dell'edificio e la conseguente fiscalizzazione dell'abuso non sono questioni da esaminare contro la mera intimazione a demolire, ma possono rilevare nella successiva fase di esecuzione coattiva. È stata quindi disattesa anche la richiesta di CTU. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina automaticamente l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando ricorrono i presupposti per applicare l'art. 21-octies, comma 2, e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato quale disposizione collegata agli obblighi di comunicazione e partecipazione procedimentale; la relativa violazione non conduce all'annullamento quando il vizio è ininfluente sull'esito ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato
La disposizione dequota i vizi formali e impedisce l'annullamento quando la riedizione del potere non potrebbe condurre a un diverso contenuto provvedimentale; essa è stata applicata all'omessa comunicazione di avvio relativa a un ordine di demolizione vincolato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La pronuncia concerne l'ingiunzione di demolizione di opere abusive; il relativo potere repressivo è considerato vincolato al ricorrere dei presupposti dell'abuso edilizio privo di titolo.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non rende automaticamente illegittimo un ordine di demolizione: il provvedimento resta non annullabile quando, trattandosi di potere vincolato e ricorrendo i presupposti dell'abuso edilizio, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- L'ordine di demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da titolo edilizio, anche se adottato tardivamente, non richiede una motivazione specifica su ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto all'esigenza di ripristinare la legalità violata.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso, il subentro di un titolare diverso dall'autore dell'illecito e l'assenza di intenti elusivi nel trasferimento non impongono una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né fondano un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva.
- L'eventuale impossibilità tecnica di demolire la parte abusiva senza compromettere strutture legittime e la conseguente fiscalizzazione dell'abuso non sono questioni da valutare necessariamente contro la mera ingiunzione di demolizione, ma rilevano nella successiva fase di esecuzione coattiva dell'ordine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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