Cassazione Penale, Sentenza n. 22005/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Due principali censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria, con contestazione che il Tribunale avrebbe motivato anche su questioni non prospettate e si sarebbe limitato a richiamare precedenti penali e due intercettazioni ambientali non sufficienti a provare la partecipazione; critique sull'erronea indicazione di una condanna definitiva per un omicidio; rilievo che le dichiarazioni del collaboratore Zaffonte sono generiche; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, con osservazione che i precedenti sono datati (anni '80), mancano rapporti con altri associati oltre a Patitucci e non risulta partecipazione a reati fine; deposito di memoria con nuovi elementi (convegno/riunione del 3 marzo 2020 in cui Iirillo non sarebbe menzionato) per sostenere l'interruzione dei rapporti e la natura meramente amicale del rapporto con Patitucci.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondati i due elementi centrali indicati dal Tribunale del riesame: (a) la risalente e perdurante appartenenza di Iirillo a contesti criminosi, senza prova di interruzione nel tempo; (b) intercettazioni ambientali che dimostrano un rapporto di piena fiducia tra il vertice associativo (Francesco Patitucci) e Iirillo e la disponibilità di quest'ultimo a fungere da collegamento con altri affiliati (incarico di contattare Michele Di Puppo per un incontro e la consegna di denaro; incarico di trasmettere una minaccia). La Corte ha ritenuto che tali captazioni, unitamente al quadro storico-personale, formano grave indizio di partecipazione all'associazione mafiosa. Ha inoltre affermato l'applicabilità della doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa circa le esigenze cautelari e presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere) in assenza di elementi concreti che dimostrino la rescissione del vincolo associativo; pertanto la custodia in carcere è stata confermata. Sono stati respinti anche i motivi nuovi; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce e sanziona l'associazione di tipo mafioso: è il reato contestato all'indagato e l'oggetto della valutazione della gravità indiziaria
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
previsione della doppia presunzione relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della misura carceraria
In presenza di gravi indizi per associazione mafiosa, la norma stabilisce che sussistono in via presuntiva le esigenze cautelari e che la custodia in carcere è di norma l'unica misura idonea, salvo prova concreta di interruzione dei rapporti con il sodalizio
Giurisprudenza - Sez.1, n. 16523 del 4/7/2020 (Rv.281385)
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione che utilizza massime di esperienza: la Cassazione non può trasformarsi in un riesame integrale dei fatti, ma verifica che non si sia fatto ricorso a mere congetture od a regole generali prive di plausibilità
Giurisprudenza - Sez.5, n. 51742 del 13/6/2018 (Pergola, Rv.275255)
Conferma del principio secondo cui, ove sussistano gravi indizi per associazione mafiosa ancora operativa, opera la presunzione in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo elementi che dimostrino la rottura del vincolo associativo
Massime di principio
- In casi di associazione mafiosa, la continuità storica dell'appartenenza a contesti criminosi unita a intercettazioni che evidenziano rapporti di fiducia con i vertici può costituire grave indizio sufficiente per misure cautelari importanti.
- Le intercettazioni che mostrano incarichi di collegamento o di trasmissione di ordini/minacce tra vertice e un soggetto sono indice rilevante di partecipazione, anche se non provano l'effettiva esecuzione dell'incarico: conta il rapporto di fiducia emerso.
- Dichiarazioni generiche di collaboratori possono integrare il quadro indiziario ma, se isolate e poco specifiche, non sono decisive se altri elementi (intercettazioni, pregressi) reggono la tesi accusatoria.
- Ai fini cautelari, opera la doppia presunzione ex art. 275 comma 3 c.p.p. per i delitti di associazione mafiosa: il giudice deve valutare se esistano elementi concreti a dimostrazione dell'interruzione del vincolo associativo per escludere la custodia in carcere.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito probatorio se la decisione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria; per ribaltare una valutazione occorre rilevare vizi gravi di motivazione.
- Elementi nuovi introdotti tardivamente (motivi aggiunti) possono non essere valutati se non pertinenti o fuori dall'ambito cognitivo del giudice di legittimità; è preferibile produrre prove e documenti già nelle fasi di merito.
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