L.R. Veneto 28/2021
Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 28/2021 modifica l’art. 44 della l.r. n. 45/2017: per una specifica lettera il termine passa da 10 a 15, e si rafforza l’obbligo di garanzia fideiussoria o ipotecaria a carico del beneficiario, salvo IPAB. La nuova durata si applica anche ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Modifica dei termini e delle garanzie per un finanziamento regionale del Veneto
Modifica dei termini e delle garanzie per un finanziamento regionale
La legge regionale del Veneto 21 settembre 2021, n. 28 interviene in modo puntuale sull’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, che disciplina un finanziamento regionale. La finalità è quella di estendere un termine e di ridefinire le condizioni di garanzia richieste ai beneficiari.
Contenuto delle modifiche all’articolo 44 della l.r. 45/2017
La legge sostituisce innanzitutto, alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 44, la parola “dieci” con “quindici”, ampliando così la durata/il termine previsto dalla disposizione originaria.
Inoltre, riscrive la lettera c) del comma 4, stabilendo che il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, deve prestare una specifica garanzia:
- fideiussoria oppure ipotecaria;
- con oneri ed eventuali accessori a proprio carico;
- a favore della Regione del Veneto;
- di valore almeno pari al finanziamento regionale;
- con durata non inferiore a quella del piano di rimborso.
Norma transitoria
La modifica relativa alla durata, introdotta dal comma 1 dell’articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della legge. Ne deriva quindi un effetto estensivo anche sui rapporti in corso, limitatamente alla disciplina del termine modificato.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione del Veneto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Operativamente, quindi, la disciplina modificata si applica da tale momento, oltre che ai contratti già in corso per la sola parte espressamente richiamata dalla norma transitoria.
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