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Legge

L.R. Veneto 27/2021

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente.

Normativa regionaleL.R. Veneto 27/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale veneta adegua varie norme su governo del territorio, lavori pubblici, ambiente e trasporti. Introduce modifiche a discipline esistenti, una deroga transitoria per NCC/taxi e alcune semplificazioni procedurali. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto (24 settembre 2021).

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente

La legge regionale del Veneto interviene in modo puntuale su numerose discipline settoriali, aggiornando competenze, procedure e requisiti in materia di governo del territorio, lavori pubblici, ambiente e trasporto. Le modifiche producono effetti nel territorio della Regione del Veneto e, per alcune previsioni, introducono regole transitorie o termini specifici di applicazione.

Governo del territorio e riqualificazione urbana

La legge amplia le possibili destinazioni dell’incremento dell’oblazione previsto dalla normativa regionale sul condono edilizio. La Regione può utilizzare tali risorse non solo per interventi paesaggistici su siti di interesse regionale, ma anche per interventi di riqualificazione urbana promossi dai comuni, nonché per le spese di progettazione dei programmi di rigenerazione urbana sostenibile. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità di assegnazione del contributo.

In materia di rigenerazione urbana e rinaturalizzazione, viene chiarito che talune opere finalizzate o strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico rientrano nel perimetro delle fattispecie disciplinate dalla legge regionale Veneto 2050.

Viene inoltre prorogato al 30 aprile 2022 il termine precedentemente fissato al 30 settembre 2021 nell’ambito del collegato alla legge di stabilità regionale 2021.

Per la gestione dei siti della rete Natura 2000, la Giunta regionale deve individuare i soggetti affidatari prioritariamente tra gli enti già indicati dalla disciplina vigente, specificandone le funzioni. Se vengono scelti soggetti diversi, la deliberazione deve motivare in ordine a competenze, professionalità e adeguatezza rispetto alle attività affidate.

Viabilità e classificazione dei tratti viari

Per i tratti viari non classificati, la Giunta regionale è chiamata a provvedere alla classificazione in strada regionale, provinciale o comunale previa consultazione degli enti locali interessati e sentita la commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 30 giorni; decorso tale termine, il parere può essere superato. Dopo la classificazione segue l’accatastamento secondo la normativa vigente.

Si estende inoltre alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria il riferimento agli interventi sulla mobilità e sicurezza stradale previsti dalla disciplina regionale richiamata.

Lavori pubblici e programmazione degli interventi

La disciplina regionale sui lavori pubblici viene allineata al codice dei contratti pubblici e al regolamento ministeriale sui programmi triennali. Il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente in coerenza con i documenti programmatori e con il bilancio regionale.

Per i lavori pubblici regionali di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, la Giunta regionale adotta il Programma triennale e l’elenco annuale relativi ai lavori da realizzare nell’anno successivo, su proposta delle strutture regionali competenti. Il Consiglio regionale approva tali atti entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Le modifiche al programma e all’elenco annuale, nei casi previsti dalla disciplina statale, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, che si pronuncia entro 15 giorni; decorso il termine, si può prescindere dal parere. La disciplina contempla anche l’adeguamento per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Sono inoltre abrogati i commi che regolavano previsioni ormai superate nella disciplina regionale del programma triennale.

Collaudo dei lavori pubblici e disciplina transitoria

In materia di collaudo, viene rimodulata la competenza alla nomina del collaudatore per i lavori di interesse regionale. La nuova disciplina distingue tra lavori di competenza regionale e altri lavori di interesse regionale.

Le nuove regole si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia già stata presentata all’amministrazione regionale la richiesta di nomina del collaudatore.

Semplificazioni nei procedimenti di pagamento

Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio di attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non si applica la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi.

Ambiente, rifiuti e valutazione ambientale

Nella disciplina regionale sui rifiuti vengono precisate le forme con cui sono esercitate alcune competenze regionali: alcune decisioni sono adottate con deliberazione della Giunta, altre con decreto del direttore di area competente, altre ancora con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente.

In materia di VIA, per le tipologie progettuali indicate nell’Allegato II, Parte II, il parere è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.

Trasporto non di linea: sospensione dell’attività e regime transitorio

Per i titolari di autorizzazione NCC, la legge consente la sospensione dell’esercizio dell’attività fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di alienare il mezzo cui l’autorizzazione si riferisce. L’alienazione del mezzo, così come l’eventuale venir meno della disponibilità della rimessa, non comporta revoca del titolo, purché sia data comunicazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

La disciplina si estende anche ai taxi, previo parere favorevole della commissione consultiva comunale; se l’istanza resta senza riscontro per 60 giorni, il parere si intende favorevole. Per i servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio di gondola a Venezia, la sospensione è ammessa senza alienazione del natante, ma con consegna dei documenti di navigazione alle autorità competenti per tutta la sospensione.

Alla cessazione della sospensione, i titolari devono ripristinare i requisiti: entro 60 giorni per NCC e taxi terrestri, entro 90 giorni per i servizi di cui alla legge regionale n. 63/1993; in difetto, è prevista la revoca del titolo. Durante il periodo di sospensione:

  • le disposizioni regionali prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali;
  • non è consentito il conferimento del titolo;
  • non è consentita la trasferibilità dei titoli;
  • i soggetti interessati non possono partecipare a nuove procedure di assegnazione o rilascio di autorizzazioni.

Autoservizi atipici e noleggio autobus con conducente

Per gli autoservizi atipici, viene introdotto l’obbligo, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale, di costituire un’unità locale nel Veneto. È inoltre richiesto che l’impresa disponga di un piazzale, deposito o rimessa nel territorio regionale, idoneo sotto il profilo edilizio e urbanistico e adeguato alla consistenza del parco mezzi.

L’uso, per l’attività disciplinata, di autobus acquistati con finanziamenti pubblici non accessibili alla totalità delle imprese nazionali comporta la revoca dell’autorizzazione.

La verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla disciplina regionale è effettuata con cadenza annuale.

Analoghe prescrizioni sono estese al noleggio autobus con conducente disciplinato dalla legge regionale n. 11/2009: per le imprese senza sede legale nel Veneto è richiesta la costituzione di un’unità locale; resta ferma la necessità di disporre di piazzale, deposito o rimessa idonei. Anche qui la verifica dei requisiti è annuale.

Impianti a fune e infrastrutture complementari

La disciplina sugli impianti a fune, sulle piste e sui sistemi di innevamento programmato è integrata con il potere regionale di definire i criteri per individuare le infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, alle piste e ai sistemi di innevamento programmato.

Estrazione di materiali litoidi e sicurezza idraulica

Per l’estrazione di sabbia e ghiaia, in assenza di piani estrattivi il limite per singolo intervento viene ridotto a 20.000 metri cubi. È inoltre consentito presentare dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque fino a un massimo complessivo di 80.000 metri cubi, realizzabili tramite singoli interventi non superiori a 20.000 metri cubi.

Per gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi d’acqua regionali, le strutture della Giunta territorialmente competenti hanno titolo a eseguire direttamente o tramite affidatari interventi di ripristino della sicurezza e officiosità idraulica, inclusa la rimozione di schianti, piante morte o piante pericolanti, o di vegetazione che riduca la sezione dell’alveo. Gli interventi devono rispettare la normativa statale e regionale in materia di incidenza ambientale, richiedono il parere della struttura competente in materia forestale quando l’area sia boscata, e devono conformarsi al Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale.

Neutralità finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 24 settembre 2021.

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