L.R. Veneto 23/2021
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 23/2021 proroga la validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato nel 2007 fino al 31 gennaio 2022 e disapplica, per tale rideterminazione, la regola del regolamento attuativo sulla durata. Abroga inoltre la precedente legge regionale n. 38/2020 sulla medesima proroga. Nessun nuovo onere finanziario.
Proroga del piano faunistico-venatorio regionale del Veneto fino al 31 gennaio 2022
Proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale
La legge regionale del Veneto n. 23 del 2021 interviene esclusivamente sulla durata del piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. La finalità è di rideterminare il termine di efficacia del piano, mantenendone operativa l’applicazione fino a una nuova scadenza.
Nuova scadenza del piano
La validità del piano faunistico-venatorio regionale è rideterminata al 31 gennaio 2022. Si tratta quindi di una proroga temporanea della disciplina pianificatoria vigente in materia faunistico-venatoria nel territorio della Regione Veneto.
Regola speciale sulla decorrenza della proroga
Per la sola rideterminazione del termine di validità non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione contenuto nell’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. La legge introduce quindi una deroga espressa alla disciplina regolamentare richiamata, limitatamente alla fissazione della nuova scadenza.
Abrogazione della precedente proroga del 2020
È abrogata la legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38, che conteneva una precedente rideterminazione del termine di validità dello stesso piano faunistico-venatorio. La norma sostituisce dunque il precedente assetto prorogatorio con quello fissato dalla legge del 2021.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Ambito territoriale ed efficacia temporale
La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto e ha natura temporanea, perché riferita alla validità del piano fino al 31 gennaio 2022. Considerato il carattere di mera proroga di un piano già scadente in un arco temporale ormai concluso, l’atto è oggi privo di utilità pratica ed è da considerarsi deprecato.
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