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Legge

L.R. Veneto 30/2021

Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 30/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Veneto, la promozione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio, prevedendo contributi annuali per iniziative culturali, linguistiche e di tutela, oltre a un contributo straordinario per il 2021 alla Provincia di Belluno. Abroga la precedente l.r. n. 73/1994, che resta applicabile solo ai rapporti sorti e agli impegni di spesa già assunti.

Promozione e finanziamento delle minoranze linguistiche storiche e locali del Veneto

Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto

La legge definisce il quadro regionale di promozione e sostegno delle minoranze linguistiche storicamente presenti in Veneto, in coerenza con la Costituzione, con la normativa statale di tutela delle minoranze linguistiche storiche e con lo Statuto regionale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio del Veneto e mira alla valorizzazione dei diritti linguistici e culturali delle comunità interessate.

Finalità e principi generali

La Regione considera le comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto come espressione di vitalità sociale e come fattore di arricchimento culturale. La tutela dei diritti linguistici e culturali è impostata come parte della promozione complessiva dei diritti umani.

Nel perseguire tali finalità, la Regione:

  • riconosce, nei limiti e secondo le modalità della normativa statale richiamata, la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle sedi istituzionali;
  • promuove e sostiene iniziative per la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione;
  • sostiene la conservazione, il recupero e lo sviluppo dell’identità culturale e linguistica delle comunità interessate;
  • opera nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici.

Iniziative finanziabili

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi annuali per iniziative che riguardano in particolare:

  • tutela, recupero, conservazione e valorizzazione di testimonianze storiche collegate alle comunità;
  • ricerca storica e linguistica, pubblicazioni, corsi di cultura locale, valorizzazione della lingua e della toponomastica;
  • manifestazioni per usi, costumi e tradizioni, anche con impiego delle lingue in forme artistiche e iniziative di comunità;
  • ripristino dell’uso della lingua di minoranza, sempre associata all’italiano, nella prassi degli enti locali;
  • utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell’editoria e nei mezzi di comunicazione;
  • studio, divulgazione e scambio di esperienze in ambito scolastico;
  • studi e ricerche, anche con università, per aggiornare la consistenza dei parlanti nei diversi territori;
  • apprendimento delle lingue minoritarie nell’educazione permanente degli adulti;
  • servizi di traduzione e ricerca lessicografica, specie per la terminologia amministrativa;
  • iniziative di valorizzazione della diversità linguistica e tutela dei gruppi linguistici in sedi interregionali, nazionali ed europee;
  • collaborazione transfrontaliera, interregionale e intercomunale, con particolare riguardo ai comuni confinanti del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;
  • gemellaggi con comuni di altre regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d’Europa;
  • iniziative per favorire collaborazione, comprensione e conoscenza reciproca tra i gruppi linguistici e tra le associazioni attive sul tema.

Modalità di attuazione e soggetti coinvolti

La Regione può attuare le finalità della legge in due modi: direttamente oppure mediante contributi a enti pubblici, associazioni e organismi culturali senza scopo di lucro.

Sono inoltre previsti contributi specifici:

  • alla Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno;
  • agli organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese;
  • agli organismi rappresentativi della lingua cimbra nel territorio regionale.

Per la minoranza ladina, la Provincia di Belluno mantiene la funzione amministrativa in materia di minoranze linguistiche presenti nel proprio territorio e provvede a:

  • coordinare la raccolta e l’istruttoria dei progetti;
  • predisporre annualmente attività progettuali di iniziativa diretta, per le quali può chiedere un contributo regionale.

Provvedimento attuativo e criteri di riparto

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare un provvedimento attuativo che disciplini:

  • le modalità di accesso ai contributi;
  • le modalità di erogazione e di rendicontazione;
  • le quote di riparto dei contributi tra le singole lingue minoritarie.

Il riparto è determinato:

  • per il 20 per cento, in ragione del numero delle associazioni che compongono i soggetti destinatari dei contributi specifici;
  • per l’80 per cento, sulla base delle percentuali di riparto già approvate nell’ultimo quinquennio di vigenza della precedente legge regionale del 1994.

Monitoraggio e relazione annuale

La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attuazione delle iniziative finanziate nel corso dell’anno solare precedente.

Contributo straordinario per il 2021

Per la salvaguardia di una rilevante testimonianza del patrimonio culturale ladino, la legge autorizza un contributo straordinario di 50.000 euro, limitato all’annualità 2021, in favore della Provincia di Belluno per l’acquisizione del patrimonio bibliografico-culturale dell’Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

Copertura finanziaria

La legge quantifica gli oneri e li copre mediante utilizzo di risorse già allocate nel bilancio regionale 2021-2023, con corrispondenti riduzioni di fondi accantonati. In sintesi:

  • 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 per le iniziative attuate direttamente o tramite contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
  • 70.000 euro per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 per i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
  • 50.000 euro per l’esercizio 2021 per il contributo straordinario alla Provincia di Belluno.

Abrogazione e regime transitorio

La legge abroga la precedente legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73, sulla promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto.

Tuttavia, la legge abrogata continua ad applicarsi limitatamente:

  • ai rapporti sorti sotto la sua vigenza;
  • all’esecuzione degli impegni di spesa già assunti in base ad essa.

Portata pratica attuale

La disciplina è ancora attiva come cornice regionale di promozione delle minoranze linguistiche venete, ma presenta anche effetti temporalmente circoscritti, in particolare per il contributo straordinario del 2021 e per la copertura riferita agli esercizi 2022-2023. La norma transitoria conserva efficacia solo per le posizioni pregresse disciplinate dalla legge abrogata.

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