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Legge

L.R. Veneto 29/2021

Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

Normativa regionaleL.R. Veneto 29/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Veneto n. 40/1989 su ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali: ridefinisce domande, rilascio e rinnovo di permessi e concessioni, introduce nuove regole di pubblicità e concorrenza, adegua riferimenti organizzativi e abroga alcune disposizioni. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione e anche ai procedimenti in corso.

Modifiche alla disciplina veneta delle acque minerali e termali

Modifiche alla disciplina delle acque minerali e termali in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 29 del 2021 interviene in modo organico sulla legge regionale n. 40/1989, aggiornata per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali. L’obiettivo è adeguare procedimenti, competenze amministrative, criteri di evidenza pubblica e controlli, con effetti nel solo territorio regionale veneto.

Ambito applicativo e finalità

Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma modifica numerose disposizioni della legge quadro regionale del 1989. La riforma incide su permessi di ricerca, concessioni, rinnovi, obblighi tecnici di misurazione, controlli periodici, regole transitorie e abrogazioni, con applicazione ai procedimenti in corso disciplinati dalla legge modificata.

Domanda e procedimento per il permesso di ricerca

La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata alla Regione con una documentazione minima più dettagliata rispetto al passato. Il richiedente deve indicare area, profondità presunta, oggetto della ricerca, programma dei lavori, tempi, spesa prevista, mezzi di finanziamento e ogni elemento utile a dimostrare la capacità tecnica ed economica.

La struttura regionale competente verifica la completezza degli atti e pubblica un avviso sul BUR e sul sito istituzionale regionale, includendo domanda e allegati essenziali. Entro 30 giorni dalla pubblicazione possono essere presentate domande concorrenti, considerate tali se ricadono nella stessa area o interferiscono con le aree interessate.

Scaduto tale termine, la domanda e le eventuali concorrenti sono trasmesse ai comuni interessati, che entro 5 giorni ne danno notizia al pubblico sui propri siti per 15 giorni. Dopo tale pubblicazione, per ulteriori 15 giorni possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni.

Se il programma generale di coltivazione è soggetto a VIA, la procedura segue la normativa ambientale vigente; la documentazione depositata in sede di VIA sostituisce la pubblicità ordinaria e le osservazioni/opposizioni possono essere formulate in quella sede. In presenza di domande concorrenti, la preferenza segue l’ordine: idoneità tecnico-economica, possesso dell’area di ricerca, ordine temporale di presentazione.

Rilascio e contenuto del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale competente, in conformità al Piano e ai piani di area per l’utilizzazione delle acque minerali o termali, sentiti la gestione unica, la C.T.R.A.E. e i comuni interessati. Il permesso ha ad oggetto la captazione dell’acqua, il prelievo di campioni e le analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché indagini idrogeologiche per individuare area di alimentazione e area di protezione.

Di regola il permesso riguarda un’area non superiore a 300 ettari e non può durare più di 3 anni. Il provvedimento deve indicare titolare, domicilio, natura, estensione e durata, diritto proporzionale annuo, programma approvato, garanzie finanziarie, eventuali prescrizioni e ogni altra misura necessaria; vi è allegata la planimetria dell’area.

Le varianti del programma dei lavori per la stessa area sono approvate entro 30 giorni dalla richiesta; il termine può essere sospeso per integrazioni o chiarimenti e, se decorre inutilmente, la variante si intende approvata.

Oneri economici connessi alla ricerca

Per il permesso di ricerca il ricercatore deve corrispondere un diritto proporzionale annuo di euro 3.000 per ogni ettaro o frazione per acque minerali e di sorgente, e di euro 500 per ogni ettaro o frazione per acque termali. In caso di cessazione del permesso non è dovuto alcun rimborso del diritto versato per l’anno in corso.

Domanda e procedimento per la concessione

La domanda di concessione deve essere presentata alla Regione con un insieme articolato di allegati: programma generale di coltivazione, quadro economico, studio di dettaglio geologico e idrogeologico, perimetro della concessione e zona di protezione idrogeologica, certificazioni e relazioni sanitarie e farmacologiche, indicazioni sugli emungimenti e sull’utilizzo, oltre alla documentazione sulla capacità tecnica ed economica del richiedente.

La struttura regionale trasmette la domanda ai comuni territorialmente interessati, che la pubblicano sui propri siti per 15 giorni; nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni e opposizioni alla Regione. Anche qui, se il programma generale di coltivazione è assoggettato a VIA, si applica la disciplina ambientale e la pubblicazione in quella sede sostituisce le forme ordinarie di pubblicità.

La domanda di ampliamento della superficie di concessione è trattata come domanda di nuova concessione.

Rilascio della concessione, durata e contenuto del titolo

La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente a soggetti che dimostrino capacità tecnica ed economica adeguata al programma dei lavori e al suo sviluppo, seguendo procedure di evidenza pubblica. La durata non può superare 21 anni, in rapporto all’entità degli impianti programmati.

Il provvedimento di concessione deve contenere denominazione, concessionario, durata, perimetro, area di protezione idrogeologica, programma generale approvato, eventuali prescrizioni sull’eduzione dell’acqua, canone, premio e indennità per il ricercatore se diverso dal concessionario, tassa di concessione regionale, eventuale canone d’uso delle pertinenze preesistenti e funzionanti, garanzie finanziarie e deposito cauzionale aggiornato ogni quadriennio secondo ISTAT.

Il concessionario deve inoltre comunicare entro 30 giorni le variazioni delle cariche sociali e le modifiche dello statuto. Per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è prevista una verifica biennale, all’esito della quale la struttura regionale può modificare il provvedimento di concessione.

Criteri di evidenza pubblica e rapporti con il ricercatore

La Giunta regionale deve definire le procedure e modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in coerenza con i principi di concorrenza e libertà di stabilimento. In caso di pluralità di domande, occorre tener conto dell’ordine di preferenza già previsto per la ricerca.

Nelle concessioni termali deve essere valorizzato anche il razionale utilizzo del calore, premiando il recupero di energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura e di scarico delle acque, con finalità di ottimizzazione energetica e riduzione dell’impatto ambientale.

Se la concessione è assegnata a soggetto diverso dal ricercatore, quest’ultimo ha diritto a un premio e a un’indennità commisurati alla rilevanza del giacimento, alla quantità e all’uso dell’acqua, alla durata della concessione e alle opere utilizzabili. Se non c’è accordo, premio e indennità sono determinati provvisoriamente nel provvedimento di concessione e devono essere pagati entro 3 mesi dalla pubblicazione sul BUR. Prima di iniziare i lavori, il concessionario deve provare l’avvenuto pagamento o il deposito della somma presso la tesoreria regionale.

Regime transitorio per le procedure di evidenza pubblica

Fino all’approvazione e pubblicazione sul BURVET del provvedimento regionale che definisce le nuove procedure di evidenza pubblica, continuano ad applicarsi le procedure della DGR n. 994/2014 e della DGR n. 1827/2014, per la parte compatibile con la legge regionale n. 40/1989 come modificata. Si tratta quindi di una disciplina transitoria espressamente destinata a cessare con l’adozione del nuovo atto della Giunta.

Obblighi tecnici di misura e controlli sull’esercizio

Per le acque minerali vanno installati, possibilmente alla sorgente o comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici di temperatura, conducibilità e volumi, oltre a strumentazione per precipitazioni, pressione barometrica e temperature minima e massima.

Per le acque termali devono essere installati, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici di temperatura, portata e volumi, con registrazione dei tempi di funzionamento.

La disciplina dell’articolo 18 è aggiornata anche per ricomprendere l’approfondimento di pozzi esistenti. Il programma annuale è approvato dalla struttura regionale competente, sentita la C.T.R.A.E., entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla presentazione, con facoltà di disporre varianti.

Sospensione, interruzione stagionale e rinnovo delle concessioni

L’interruzione stagionale dell’attività non costituisce sospensione della coltivazione.

In materia di cessazione della concessione, alla scadenza il titolare consegna bene e pertinenze alla Regione. Se 30 giorni prima della scadenza non sono state avviate le procedure di evidenza pubblica, oppure se queste si protraggono oltre la scadenza, il titolare può chiedere il differimento del termine, che è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate.

In deroga a tale regola, il titolare della concessione termale che possieda i requisiti previsti dalla normativa statale richiamata e la capacità di cui all’art. 13 può chiedere il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza, allegando la documentazione necessaria. Verificati i requisiti, la struttura regionale è autorizzata a rinnovare la concessione termale allo stesso soggetto.

Aggiornamento dei riferimenti amministrativi

La legge sostituisce in numerose disposizioni i riferimenti alla Giunta regionale, al Presidente della Giunta e al dipartimento competente con la nuova “struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali”. Si tratta di un adeguamento organizzativo diffuso, volto ad attribuire le competenze gestionali all’ufficio regionale competente.

Clausola valutativa, abrogazioni e finanza

È introdotta una clausola valutativa: con cadenza biennale la Giunta deve trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della legge, con dati sul numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca ed estrazione e sulle attività di concessione.

Sono abrogate l’intera disciplina dell’articolo 26 della legge del 1989 e il comma 5 dell’articolo 55. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, dovendo essere svolta con risorse già disponibili.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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