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Legge

L.R. Veneto 31/2021

Modifiche della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza" per istituire un elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 31/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso la Giunta regionale del Veneto un elenco, articolato in sezioni e corredato dai curricula, dei comandanti e responsabili di polizia locale. Gli enti locali possono utilizzarlo facoltativamente per individuare profili idonei. La Giunta definisce sezioni e modalità di iscrizione/tenuta entro 240 giorni dall’entrata in vigore. Nessun nuovo onere finanziario.

Elenco regionale dei comandanti e responsabili di polizia locale

Elenco regionale dei comandanti e dei responsabili di polizia locale

La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza per istituire un elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale, gestito dalla struttura competente della Giunta regionale. L’obiettivo è favorire, su base volontaria, il reperimento di professionalità idonee da parte degli enti locali.

Ambito e finalità dell’elenco

Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito un elenco:

  • suddiviso in sezioni;
  • comprensivo dei curricula degli iscritti;
  • destinato ai comandanti e ai responsabili di polizia locale.

L’elenco non ha carattere obbligatorio per gli enti locali: essi possono facoltativamente servirsi dello strumento per individuare soggetti dotati delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di polizia locale nel territorio del Veneto.

Gestione dei dati personali e modalità organizzative

La gestione dell’elenco, nonché la raccolta e la conservazione dei dati personali degli iscritti, devono avvenire nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di protezione dei dati personali.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è chiamata a definire:

  • le sezioni in cui l’elenco è articolato;
  • le modalità di iscrizione;
  • le modalità di tenuta dell’elenco.

Prima applicazione e termine per l’adozione delle regole attuative

In sede di prima applicazione, la Giunta regionale deve stabilire sezioni e modalità di iscrizione e tenuta dell’elenco entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Profili finanziari

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È espressamente escluso qualsiasi nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

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