L.R. Veneto 31/2021
Modifiche della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza" per istituire un elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso la Giunta regionale del Veneto un elenco, articolato in sezioni e corredato dai curricula, dei comandanti e responsabili di polizia locale. Gli enti locali possono utilizzarlo facoltativamente per individuare profili idonei. La Giunta definisce sezioni e modalità di iscrizione/tenuta entro 240 giorni dall’entrata in vigore. Nessun nuovo onere finanziario.
Elenco regionale dei comandanti e responsabili di polizia locale
Elenco regionale dei comandanti e dei responsabili di polizia locale
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza per istituire un elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale, gestito dalla struttura competente della Giunta regionale. L’obiettivo è favorire, su base volontaria, il reperimento di professionalità idonee da parte degli enti locali.
Ambito e finalità dell’elenco
Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito un elenco:
- suddiviso in sezioni;
- comprensivo dei curricula degli iscritti;
- destinato ai comandanti e ai responsabili di polizia locale.
L’elenco non ha carattere obbligatorio per gli enti locali: essi possono facoltativamente servirsi dello strumento per individuare soggetti dotati delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di polizia locale nel territorio del Veneto.
Gestione dei dati personali e modalità organizzative
La gestione dell’elenco, nonché la raccolta e la conservazione dei dati personali degli iscritti, devono avvenire nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di protezione dei dati personali.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è chiamata a definire:
- le sezioni in cui l’elenco è articolato;
- le modalità di iscrizione;
- le modalità di tenuta dell’elenco.
Prima applicazione e termine per l’adozione delle regole attuative
In sede di prima applicazione, la Giunta regionale deve stabilire sezioni e modalità di iscrizione e tenuta dell’elenco entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Profili finanziari
L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È espressamente escluso qualsiasi nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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