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Legge

L.R. Veneto 26/2021

Concessione di un contributo straordinario alla società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per l'acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 26/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto autorizza un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore di Infrastrutture Venete S.r.l. per acquistare nuovi convogli ferroviari destinati al trasporto pubblico locale ferroviario regionale. La spesa è ripartita sul bilancio 2021-2023. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Contributo straordinario a Infrastrutture Venete S.r.l. per l’acquisto di convogli ferroviari

Contributo straordinario per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario

La legge della Regione del Veneto interviene per potenziare l’offerta del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale, finanziando il rinnovo del materiale rotabile destinato a tale servizio. L’intervento è rivolto alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l., individuata come soggetto attuatore dell’acquisto.

Beneficiario e finalità del contributo

La Giunta regionale è autorizzata a concedere a Infrastrutture Venete S.r.l. un contributo straordinario complessivo di 10.000.000,00 euro. Le risorse sono finalizzate all’acquisto di:

  • convogli ferroviari a composizione bloccata;
  • convogli a due o più casse;
  • convogli di nuova costruzione;
  • relative scorte tecniche.

I convogli devono essere destinati al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.

Copertura finanziaria e ripartizione della spesa

Gli oneri sono quantificati e imputati sul bilancio di previsione 2021-2023 secondo la seguente scansione:

  • 3.300.000,00 euro nel 2021;
  • 3.300.000,00 euro nel 2022;
  • 3.400.000,00 euro nel 2023.

La copertura avviene mediante le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”. La disponibilità è incrementata attraverso la riduzione di altre autorizzazioni di spesa:

  • per il triennio 2021-2023, delle risorse afferenti all’articolo 86 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1;
  • per il triennio 2021-2023, delle risorse afferenti all’articolo 16 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La sua applicazione è quindi legata al quadro finanziario e agli esercizi 2021-2023 indicati dalla norma.

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