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Ordinanza

Ordinanza n. 117/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) Del provvedimento di attribuzione per l’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di sostegno per l’anno 2025/26, ignoto negli estremi; 2) Del Piano educativo individualizzato (P.E.I.) per l’anno 2025/26, con il quale l’amministrazione intimata ha attribuito all’alunno -OMISSIS- n. 18 ore di sostegno settimanale in luogo delle ore 30 di frequenza, nonostante al minore sia riconosciuto un handicap grave; 3) ove ritenuto necessario, dei provvedimenti, ignoti negli estremi, con i quali il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'in-segnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola; 4) dei pareri forniti dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e dal Gruppo d’inclusione territoriale (GIT), in materia di attribuzione delle ore di sostegno per l’alunno -OMISSIS-, ove esistenti e in quanto lesivi dei diritti del minore, ignoti negli estremi; 5) di ogni altro provvedimento presupposto o comunque conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente, in questa sede rappresentato dai due genitori esercenti la potestà genitoriale, ivi compreso, per quanto di ragione, del Verbale di riunione del GLO emesso in data 02.12.2025.

Giustizia amministrativa202506923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Attribuzione di 18 ore settimanali di sostegno e relativo PEI per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli eventuali atti di assegnazione dell’organico e pareri presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La minore, affetta da disturbo dello spettro autistico e riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado per 30 ore settimanali. I genitori hanno impugnato l’assegnazione di sole 18 ore di sostegno, deducendo l’illegittimità della determinazione per difetto di motivazione e per lesione del diritto all’inclusione scolastica. Il PEI riconosceva espressamente che l’alunna avrebbe avuto bisogno di un rapporto individualizzato per tutte le 30 ore di permanenza a scuola, ma l’amministrazione non aveva motivato la riduzione delle ore rispetto a tale esigenza.

La decisione

Il TAR ha confermato il decreto presidenziale dell’11 dicembre 2025 e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame. L’amministrazione dovrà procedere, previa integrazione del PEI relativo all’anno 2025/2026, a una nuova valutazione e all’assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica della minore. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell’assenza di motivazione dell’assegnazione e nella contraddizione con quanto indicato nel PEI circa la necessità del rapporto 1 a 1 per l’intero orario scolastico. Il periculum in mora è stato riconosciuto in relazione agli interessi superiori coinvolti e al pregiudizio concreto alla frequenza scolastica derivante dall’insufficiente numero di ore di sostegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    La certificazione della situazione di handicap grave costituisce il presupposto fattuale rilevante per la valutazione delle esigenze di sostegno scolastico della minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare e consente la sospensione degli atti impugnati quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato con riguardo alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato ai fini della protezione dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • L’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno a uno studente con disabilità grave deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando il PEI evidenzi la necessità di un supporto individualizzato per un orario più ampio.
  • È illegittima, almeno ai fini cautelari, una determinazione dell’amministrazione scolastica che assegni ore di sostegno in misura difforme dalle esigenze esplicitate nel PEI senza fornire una motivazione specifica sulle ragioni della riduzione.
  • La concreta compromissione della frequenza scolastica e dell’integrazione dell’alunno con disabilità grave può integrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare dell’assegnazione insufficiente delle ore di sostegno.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l’assegnazione delle ore e ordinare il riesame, previa integrazione del PEI, imponendo all’amministrazione di determinare il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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