Ordinanza n. 9638/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione ed accoglimento della richiesta misura cautelare, - dell’ORDINANZA n. 27 del MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO del 16 febbraio 2026, pubblicata in data 20 febbraio 2026, avente ad oggetto: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (di seguito “BANDO”), e relativi allegati, in particolare le annesse TABELLE DEI TITOLI VALUTABILI, nella parte in cui non riconosce alcun punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile quando non svolti in costanza di nomina scolastica, attribuendo in via discriminatoria il punteggio per intero al medesimo servizio solo quando svolto in costanza di nomina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle dei titoli valutabili, nella parte in cui non attribuiscono punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi e al servizio civile svolti non in costanza di nomina scolastica
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'Ordinanza ministeriale n. 27/2026 disciplinante l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze e il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo. Contestano le tabelle dei titoli valutabili nella parte in cui riconoscono integralmente il punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi assimilati per legge e, secondo la prospettazione del ricorso, al servizio civile, soltanto quando tali servizi siano stati svolti in costanza di nomina scolastica, senza attribuire punteggio quando siano stati svolti al di fuori di tale condizione. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie interessate, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo: le posizioni dei ricorrenti risultano potenzialmente eterogenee perché riferite a diverse graduatorie provinciali e a servizi di natura diversa. In particolare, alcuni sembrano avere svolto il servizio militare di leva obbligatorio, mentre altri il servizio civile nazionale o universale su base volontaria. Tale differenza può determinare un possibile conflitto di interessi, poiché l'Ordinanza ministeriale n. 27/2026 prevede espressamente la valutabilità integrale del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, purché prestati in costanza di nomina, senza menzionare il servizio civile nazionale o universale.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie interessate, autorizzando la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione. Ha stabilito che il termine di quindici giorni per la notificazione e quello successivo di cinque giorni per il deposito della prova dell'avvenuta notifica sono entrambi perentori e il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. Inoltre, rilevata la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per eterogeneità delle posizioni e possibile conflitto di interessi tra ricorrenti che hanno svolto servizio militare obbligatorio e ricorrenti che hanno svolto servizio civile volontario, ha assegnato alla parte ricorrente e all'Amministrazione venti giorni per depositare memorie limitate a tale questione. L'esame è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
La disposizione è richiamata quale base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze oggetto dell'ordinanza ministeriale impugnata.
art. 49 c.p.a.
Il TAR richiama i presupposti del codice del processo amministrativo per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami; il testo non indica espressamente il comma o la disposizione specifica applicata.
art. 27 c.p.a.
Il provvedimento richiama l'integrazione del contraddittorio e la notificazione mediante pubblici proclami, senza indicare espressamente l'articolo; il riferimento è ricavabile dal contenuto della misura processuale disposta.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando l'impugnazione incide sulla formazione di graduatorie cui partecipano una pluralità di soggetti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti potenzialmente controinteressati; ricorrendone i presupposti, la notificazione può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione.
- Quando il giudice autorizza la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, il termine assegnato per la notificazione e quello per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori, con conseguente improcedibilità in caso di inosservanza.
- Il ricorso collettivo è esposto a una verifica di ammissibilità quando i ricorrenti appartengono a graduatorie diverse o fanno valere situazioni sostanziali differenti; l'eterogeneità delle posizioni può rendere carenti i presupposti del ricorso cumulativo.
- La possibile diversità tra il servizio militare di leva obbligatorio e il servizio civile nazionale o universale volontario può determinare un conflitto di interessi tra i ricorrenti, soprattutto quando la disciplina impugnata tratta espressamente il primo servizio e non menziona il secondo.
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