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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3568/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Molluso era indagato per concorso nello smaltimento illecito di rifiuti (art. 110, 416-bis e 452‑quaterdecies c.p.), contestando la misura poiché unico percettore di reddito in famiglia, con lavoro continuativo dal 1995, persona incensurata, cessata attività presso la New Project e con indicazione dei cantieri in cui avrebbe lavorato; sosteneva quindi che l'autorizzazione poteva essere concessa senza ostacolare i controlli.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici della cautela avessero dato ampia e solida motivazione per il diniego, valorizzando la distanza tra abitazione e cantieri e il consistente lasso temporale degli spostamenti, che rendeva incompatibile l'autorizzazione con l'esecuzione della misura domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare la partecipazione dell'indagato agli illeciti contestati.

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la sentenza indica l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività della 'ndrangheta, collegando l'attività dell'indagato alla locale di Corsico.

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Norma relativa a specifici reati ambientali (smaltimento illecito di rifiuti); contestata per lo smaltimento illecito di rifiuti misti di costruzione e asfalto.

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per esigenze lavorative o altre necessità; il ricorrente invocava questa disposizione per ottenere l'autorizzazione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Il Collegio ribadisce l'orientamento secondo cui i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi permanenti o prolungati (come il diniego di autorizzazione al lavoro) sono impugnabili mediante appello ex art. 310; viceversa, autorizzazioni per singoli eventi non sono appellate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Cass., Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018 (Guarino)

    Giurisprudenza citata per distinguere tra decisioni impugnabili (quelle con carattere permanente/prolungato) e decisioni inoppugnabili (quelle riferite a singoli eventi).

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla corresponsione della somma alla Cassa delle Ammende e alla necessità di verificare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha però disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 ritenendo non sussistere colpa grave.

Massime di principio

  • Il diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di arresti domiciliari è impugnabile tramite appello ex art. 310 solo se riguarda una limitazione di carattere permanente o prolungato ai sensi dell'art. 284, comma 3; se si tratta di autorizzazioni per singoli eventi la via dell'impugnazione è preclusa.
  • Per ottenere l'autorizzazione il ricorrente deve fornire prove concrete della compatibilità dell'attività lavorativa con la misura (orari, ubicazione cantieri, tempi di spostamento, documentazione contrattuale) tali da non ostacolare i controlli e l'esecuzione della misura cautelare.
  • La gravità delle imputazioni e i collegamenti con associazioni mafiose o con reati ambientali pesano fortemente nella valutazione dell'opportunità di concedere autorizzazioni, rendendo più difficile ottenere deroga quando sussistono elementi di collegamento con ilinquadro associativo.
  • La mera situazione economica o il fatto di essere unico percettore di reddito non garantiscono l'accoglimento dell'istanza; è necessario dimostrare in concreto che l'attività non compromette l'esecuzione della misura.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è pertanto consigliabile valutare la fondatezza e apportare elementi probatori chiari prima di proporre impugnazioni.

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