Cassazione Penale, Sentenza n. 3568/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego dell'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Molluso era indagato per concorso nello smaltimento illecito di rifiuti (art. 110, 416-bis e 452‑quaterdecies c.p.), contestando la misura poiché unico percettore di reddito in famiglia, con lavoro continuativo dal 1995, persona incensurata, cessata attività presso la New Project e con indicazione dei cantieri in cui avrebbe lavorato; sosteneva quindi che l'autorizzazione poteva essere concessa senza ostacolare i controlli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici della cautela avessero dato ampia e solida motivazione per il diniego, valorizzando la distanza tra abitazione e cantieri e il consistente lasso temporale degli spostamenti, che rendeva incompatibile l'autorizzazione con l'esecuzione della misura domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare la partecipazione dell'indagato agli illeciti contestati.
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; la sentenza indica l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività della 'ndrangheta, collegando l'attività dell'indagato alla locale di Corsico.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Norma relativa a specifici reati ambientali (smaltimento illecito di rifiuti); contestata per lo smaltimento illecito di rifiuti misti di costruzione e asfalto.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per esigenze lavorative o altre necessità; il ricorrente invocava questa disposizione per ottenere l'autorizzazione.
art. 310 cod. proc. pen.
Il Collegio ribadisce l'orientamento secondo cui i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi permanenti o prolungati (come il diniego di autorizzazione al lavoro) sono impugnabili mediante appello ex art. 310; viceversa, autorizzazioni per singoli eventi non sono appellate.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Cass., Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018 (Guarino)
Giurisprudenza citata per distinguere tra decisioni impugnabili (quelle con carattere permanente/prolungato) e decisioni inoppugnabili (quelle riferite a singoli eventi).
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla corresponsione della somma alla Cassa delle Ammende e alla necessità di verificare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha però disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 ritenendo non sussistere colpa grave.
Massime di principio
- Il diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in regime di arresti domiciliari è impugnabile tramite appello ex art. 310 solo se riguarda una limitazione di carattere permanente o prolungato ai sensi dell'art. 284, comma 3; se si tratta di autorizzazioni per singoli eventi la via dell'impugnazione è preclusa.
- Per ottenere l'autorizzazione il ricorrente deve fornire prove concrete della compatibilità dell'attività lavorativa con la misura (orari, ubicazione cantieri, tempi di spostamento, documentazione contrattuale) tali da non ostacolare i controlli e l'esecuzione della misura cautelare.
- La gravità delle imputazioni e i collegamenti con associazioni mafiose o con reati ambientali pesano fortemente nella valutazione dell'opportunità di concedere autorizzazioni, rendendo più difficile ottenere deroga quando sussistono elementi di collegamento con ilinquadro associativo.
- La mera situazione economica o il fatto di essere unico percettore di reddito non garantiscono l'accoglimento dell'istanza; è necessario dimostrare in concreto che l'attività non compromette l'esecuzione della misura.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; è pertanto consigliabile valutare la fondatezza e apportare elementi probatori chiari prima di proporre impugnazioni.
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