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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01238/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di atti persecutori in concorso. La fattispecie concreta riguarda condotte reiterate di minaccia e molestia tenute nei confronti degli inquilini dell'appartamento sovrastante, tali da cagionare alle persone offese un perdurante stato di ansia e paura e da costringerle a modificare le proprie abitudini di vita. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a riprodurre lo schema della sentenza di primo grado, senza reale risposta alle censure di appello, con errore nella lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione dei motivi di gravame e per travisamento dei loro contenuti: le condotte sarebbero state saltuarie, il conflitto tra le parti avrebbe compromesso l'attendibilità delle persone offese, mancherebbero elementi oggettivi sullo stato di ansia e non sarebbe dimostrato il cambiamento delle abitudini di vita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero di fatto dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e degli accadimenti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, oltre a presentare carattere generico perché sostanzialmente reiteravano argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso ogni liquidazione delle spese alle parti civili, ritenendo tardiva la memoria depositata fuori termine.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente nel caso in euro 3.000,00.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    deposito nei 15 giorni liberi prima dell'udienza di cui all'art. 611 comma 1 cod. proc. pen.

    la memoria delle parti civili è stata ritenuta tardiva perché non depositata nel termine previsto di 15 giorni liberi prima dell'udienza.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino

    priva di argomentazioni di contrasto alle avverse pretese

    richiamata per affermare che la memoria delle parti civili, priva di effettivo contenuto argomentativo, non vale a contrastare le richieste avverse.

  • Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308

    nulla può essere liquidato a tale titolo

    richiamata per escludere la liquidazione delle spese alle parti civili per tardività della memoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove e della loro attendibilità.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un travisamento della prova non può tradursi in una rilettura alternativa del compendio probatorio, estranea ai limiti del sindacato di legittimità.
  • Nel delitto di atti persecutori, la contestazione difensiva relativa alla saltuarietà delle condotte, all'attendibilità delle persone offese e alla prova dello stato d'ansia o del mutamento delle abitudini di vita costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o del vizio realmente decisivo.
  • La memoria della parte civile è irrilevante ai fini della liquidazione delle spese se è tardiva rispetto al termine previsto per il deposito prima dell'udienza e se non contiene argomentazioni effettivamente contrastive.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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